Inammissibilità ricorso resistenza: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di inammissibilità ricorso resistenza, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti necessari per un’efficace impugnazione. La decisione sottolinea come la genericità dei motivi e la condotta abituale dell’imputato possano precludere non solo l’analisi nel merito del ricorso, ma anche l’applicazione di istituti premiali come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, tramite il suo legale, aveva sollevato censure riguardanti sia la configurabilità stessa del reato, sia la mancata applicazione dell’esimente prevista dall’art. 131-bis del codice penale, relativa alla particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte e l’inammissibilità ricorso resistenza
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione stessa. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo punto cruciale della decisione riguarda la natura dei motivi presentati. I giudici hanno rilevato che le censure erano meramente “riproduttive” di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito. In pratica, il ricorso non introduceva nuovi elementi di critica alla sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse difese già ritenute infondate in appello. Questo vizio, noto come genericità dei motivi, è una causa tipica di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
L’Abitualità della Condotta e l’Esclusione dell’Art. 131-bis c.p.
Un altro aspetto fondamentale affrontato dalla Corte è stata la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Corte d’Appello aveva negato questo beneficio sulla base dell'”abitualità della condotta” dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto corretta questa valutazione, confermando che la reiterazione di comportamenti illeciti costituisce un ostacolo all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa non è riuscita a smontare con argomenti specifici questa valutazione, contribuendo così a consolidare il quadro di inammissibilità ricorso resistenza.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità deriva direttamente dal fatto che il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di specificità. La funzione della Cassazione non è quella di riesaminare per la terza volta i fatti del processo, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente, non assolve a questa funzione e viene, pertanto, respinto in rito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere specifico e critico, non una mera riproposizione delle difese già svolte. In particolare, in casi come quello di specie, la decisione sull’inammissibilità ricorso resistenza dimostra che la valutazione sulla condotta abituale dell’imputato, se ben motivata dal giudice di merito, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria rappresenta, infine, un monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici, in quanto si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice di merito.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata a causa dell’abitualità della condotta del ricorrente. La legge prevede che tale beneficio non si applichi a chi manifesta una tendenza a commettere reati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riprodutti censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito quanto alla configurabilità, in astratto ed in concre reato di resistenza ed alla inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 131pen. per abitualità della condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende. ·
Roma, 20 settembre 2024