Inammissibilità Ricorso: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’esito di un processo non sempre si conclude con l’ultimo grado di giudizio. Spesso, la strada verso la Corte di Cassazione è irta di ostacoli procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello mal formulato possa portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo una decisione che riguarda un caso di resistenza a pubblico ufficiale e le ragioni che hanno portato alla sua chiusura prematura.
I Fatti del Caso: Resistenza Ostacolando una Perquisizione
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La condanna, già confermata dalla Corte d’Appello, si basava sul comportamento dell’imputato che aveva deliberatamente ritardato una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri. Secondo i giudici di merito, l’uomo aveva strumentalizzato i propri animali, mantenendoli liberi, al fine di ostacolare l’operato delle forze dell’ordine. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e vizi nella motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici supremi hanno constatato che il ricorso non era altro che una sterile riproposizione delle medesime doglianze già esaminate e respinte in modo esauriente dalla Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, un elemento fondamentale: un confronto critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: la Genericità non è Ammessa in Cassazione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Pertanto, un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già disattese, senza spiegare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata o illogica, è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e completa, spiegando come il pieno controllo dell’imputato sui propri animali e la scelta di lasciarli liberi fossero state azioni strumentali a ritardare la perquisizione. Il ricorrente non ha saputo o voluto contestare efficacemente questa ricostruzione, determinando così l’inammissibilità del suo ricorso.
Conclusioni: le Conseguenze dell’Appello Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come specificato dalla Corte, non è una punizione per il reato, ma una conseguenza della presentazione di un ricorso inammissibile in assenza di una giustificabile colpa. La decisione serve da monito: adire la Suprema Corte richiede argomentazioni solide, specifiche e pertinenti, e non la semplice ripetizione di difese già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’individuo era stato condannato?
L’individuo era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del codice penale), per aver ostacolato una perquisizione domiciliare utilizzando i propri animali per ritardare l’intervento dei carabinieri.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43055 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
9/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen..
Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato.
Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d’appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni, che danno logica giustificazione del pieno controllo degli animali da parte dell’imputato e della strumentalità del loro mantenimento in libertà a ritardare la perquisizione domiciliare ad opera dei carabinieri.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.