Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i motivi che portano all’inammissibilità del ricorso, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente ripetitive. L’analisi di questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni per cui non tutte le doglianze possono trovare accoglimento.
I Fatti del Processo
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un’imputata contro la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis del codice penale. La ricorrente sollevava due principali motivi di contestazione: il primo relativo a una presunta violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione della sua colpevolezza; il secondo riguardante il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e ha concluso per una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputata, ma si ferma a un livello precedente, verificando se l’impugnazione sia stata proposta nel rispetto delle regole processuali. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse questo vaglio preliminare, condannando di conseguenza la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza si sofferma analiticamente sulle ragioni che hanno condotto a tale esito, fornendo chiarimenti preziosi sui requisiti di un ricorso in Cassazione.
Genericità e Ripetitività dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché non formulato nei termini consentiti dalla legge. I giudici hanno evidenziato come le censure proposte fossero una semplice reiterazione di quelle già presentate in appello e congruamente respinte dalla Corte territoriale. Secondo la Cassazione, un ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni senza aggiungere nuovi e pertinenti profili di diritto. Questo comportamento processuale rende i motivi non specifici, ma solo apparenti, violando il disposto dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Il Giudizio sulla Sospensione Condizionale della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla negata sospensione condizionale, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio sulla base di una prognosi sfavorevole, ritenendo che non avrebbe avuto un adeguato effetto rieducativo sulla ricorrente. La Cassazione ha ricordato che tale valutazione costituisce un giudizio di merito, tipicamente riservato al giudice delle fasi precedenti. Questo giudizio non può essere sindacato in sede di legittimità, a meno che non risulti palesemente illogico. Nel caso di specie, la decisione era fondata non sulla sola gravità del reato, ma su un’analisi degli aspetti soggettivi e della personalità dell’imputata, rendendo la motivazione congrua e non censurabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che i motivi siano specifici, critici verso la motivazione della sentenza impugnata e non meramente ripetitivi. Allo stesso modo, le valutazioni di merito, come quelle sulla personalità dell’imputato ai fini della concessione di benefici, sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado e possono essere contestate in Cassazione solo in caso di vizi logici macroscopici.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia l’inammissibilità quando i motivi proposti non sono specifici, ma si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la decisione di non concedere la sospensione condizionale della pena?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione. La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale si basa su un giudizio prognostico riguardante il futuro comportamento dell’imputato, che è un apprezzamento di merito riservato ai giudici delle fasi precedenti. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione a supporto di tale diniego è manifestamente illogica o contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e congruamente disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni giuridiche (cfr. Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828 01; Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 – 01), cosicché gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, non caratterizzandosi per un effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto post a base della ritenuta integrazione da parte della ricorrente del delitto attribuitol (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, a fronte della succinta ma congrua e incensurabile motivazione (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), con cui i giudici di appello hanno evidenziato la inidoneità del beneficio suddetto a sortire un adeguato effetto rieducativo nei confronti dell’od ricorrente, formulando un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non commissione futura di reati e la non prosecuzione di quello per cui si procede, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.