Inammissibilità Ricorso Recidiva: Quando l’Appello è Manifestamente Infondato
L’istituto della recidiva è uno degli argomenti più dibattuti nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare la sua applicazione, sottolineando come un’impugnazione generica possa portare all’inammissibilità del ricorso per recidiva, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Un individuo, già gravato da precedenti condanne, veniva condannato anche in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. Nel confermare la condanna, la Corte territoriale riteneva sussistente l’aggravante della recidiva.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione della legge penale e un vizio di motivazione proprio in relazione al riconoscimento della recidiva. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la sua decisione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso sulla Recidiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. La valutazione della Corte di merito, infatti, è stata giudicata congrua, logica e conforme al diritto, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha evidenziato che l’impugnazione si limitava a contestare una valutazione di merito del giudice, senza individuare un reale vizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione del perché la motivazione della Corte d’Appello fosse corretta. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per ritenere sussistente la recidiva, non è sufficiente un mero elenco dei precedenti penali. È necessario che il giudice valuti se il nuovo reato sia effettivamente sintomo di una ‘accresciuta pericolosità’ del reo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fatto proprio questo: non si era limitata a richiamare le precedenti condanne, ma aveva considerato il contesto del nuovo delitto. Il reato di false dichiarazioni era stato commesso al fine specifico di eludere un controllo di polizia, in un quadro in cui l’imputato aveva già violato più volte le norme sull’immigrazione. Questo comportamento, secondo i giudici, dimostrava una chiara propensione a delinquere e una pericolosità sociale che giustificava ampiamente l’applicazione dell’aggravante.
La Cassazione ha inoltre ribadito che, una volta dichiarata l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, scatta l’obbligo, previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, di condannare il ricorrente non solo alle spese, ma anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione è giustificata dalla ‘colpa’ del ricorrente nell’aver intrapreso un’impugnazione priva di evidenti possibilità di accoglimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: contestare l’applicazione della recidiva in Cassazione richiede l’individuazione di un vizio logico o giuridico specifico nella motivazione del giudice di merito. Una semplice critica alla valutazione discrezionale, se questa è ben argomentata e fondata su elementi concreti (come la natura e le modalità del nuovo reato), è destinata a fallire. L’inammissibilità del ricorso per recidiva non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative, che dovrebbero indurre a una ponderata riflessione prima di adire la Suprema Corte.
Quando un ricorso contro la contestazione della recidiva è considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza della recidiva è congrua, logica e conforme al diritto, e il ricorso si limita a contestare una valutazione discrezionale senza evidenziare specifici vizi di legittimità.
Quali elementi valuta il giudice per ritenere sussistente la recidiva?
Oltre a richiamare le precedenti condanne, il giudice valuta se il nuovo reato sia un fatto dimostrativo della ‘accresciuta pericolosità’ dell’imputato. Nel caso di specie, è stato considerato rilevante che il reato fosse stato commesso per eludere un controllo di polizia, indicando una persistente inclinazione a violare la legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6608 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 24/05/1980
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della penale e il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva, è manifestamente infonda in quanto la Corte di merito l’ha ritenuta sussistente in virtù di una motivazione congrua e confor diritto, che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2 COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01), poiché oltre a richiamare le plurime condanne riportate dell’imputato – ha considerato il fatto dimost della sua accresciuta pericolosità, evidenziando come esso sia stato commesso al fine eludere controllo nei suoi confronti (avendo lo stesso già in più occasioni violato la disciplina penale di soggiorno);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2024.