Inammissibilità Ricorso Recidiva: Quando l’Appello è Inutile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul tema dell’inammissibilità del ricorso per recidiva, specialmente quando l’eliminazione di tale aggravante non comporta una modifica della pena. Il caso analizzato dimostra come un ricorso, seppur formalmente presentato, possa essere respinto se privo di un interesse concreto e basato su argomentazioni generiche. Approfondiamo la vicenda per comprendere i principi di diritto applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. In un precedente giudizio, la stessa Corte di Cassazione aveva accolto un ricorso dell’imputata, annullando la sentenza limitatamente al punto del riconoscimento della recidiva. Sebbene la Corte avesse specificato che l’aggravante non aveva prodotto effetti concreti sulla pena – poiché le circostanze attenuanti generiche erano state giudicate prevalenti – aveva comunque riconosciuto l’interesse dell’imputata a farla rimuovere per via dei “potenzialmente pregiudizievoli effetti futuri”.
La causa è stata quindi rinviata a un nuovo giudice (il giudice del rinvio), il quale, conformandosi alla decisione della Cassazione, ha escluso la recidiva ma ha mantenuto invariato il trattamento sanzionatorio. Contro questa nuova decisione, l’imputata ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, sostenendo che, una volta eliminata la recidiva, la pena precedentemente inflitta risultava ormai immotivata.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il nuovo ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di coerenza logica e di rispetto dei limiti del giudizio di legittimità. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni della ricorrente erano del tutto prive di fondamento giuridico e non consentite in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità su tre pilastri fondamentali:
1. Coerenza con la Precedente Sentenza: La Corte ha sottolineato che la decisione del giudice del rinvio di confermare la pena era la logica e diretta conseguenza della precedente sentenza della Cassazione. Quest’ultima aveva già chiarito in modo inequivocabile che la pena era stata determinata “senza che tale aggravante abbia avuto alcun effetto”, grazie alla prevalenza delle attenuanti generiche. Pertanto, eliminare formalmente la recidiva non poteva che lasciare la pena invariata.
2. Mancanza di Interesse Concreto: Se la recidiva non ha mai inciso sulla quantificazione della pena, la sua eliminazione formale non può generare un interesse a una rideterminazione della stessa. L’interesse originario, legato agli “effetti futuri”, era già stato soddisfatto con la prima sentenza di annullamento.
3. Estrema Genericità del Ricorso: L’argomento centrale che ha portato all’inammissibilità del ricorso per recidiva è stata la sua genericità. L’imputata lamentava un “aumento di pena diventato immotivato”, ma non è stata in grado di indicare in quale punto del ragionamento dei giudici di merito si sarebbe verificato tale presunto aumento. Un ricorso per Cassazione deve indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata; un’affermazione vaga e non supportata da riferimenti concreti non è sufficiente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale in materia di impugnazioni: non basta avere formalmente ragione su un punto di diritto per ottenere una riforma della sentenza. È necessario dimostrare un interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento. In questo caso, l’interesse a rimuovere la recidiva era già stato tutelato. Insistere con un nuovo ricorso, basato su argomentazioni generiche e in contraddizione con quanto già stabilito dalla stessa Cassazione, si è rivelata una strategia processuale controproducente, che ha portato non solo al rigetto, ma anche a una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile fare ricorso in Cassazione se, dopo l’eliminazione della recidiva, la pena rimane la stessa?
No, in questo caso specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che la decisione del giudice del rinvio di mantenere la stessa pena era una logica conseguenza di una precedente sentenza della Cassazione, la quale aveva già chiarito che la recidiva non aveva avuto alcun effetto concreto sulla determinazione della pena a causa delle attenuanti generiche prevalenti.
Perché il ricorso è stato considerato ‘estremamente generico’?
Perché l’imputata ha sostenuto che la recidiva avesse causato un aumento di pena diventato immotivato, ma non ha specificato in alcun modo dove si trovasse tale aumento nel ragionamento dei giudici di merito. La mancanza di argomentazioni specifiche e fondate rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
l’unico motivo del ricorso contiene argomenti non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, in quanto già motivazione della sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 2356 del 31/10/2024, che ha accolto il ricorso della imputata in punto di riconoscimento della recidiva, era stato specificato che “di fat la pena risulta comunque determinata senza che tale aggravante abbia avuto alcun effetto, in ragione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti riconosciute in primo grado” e che, ciò nonostante, vi era un interesse al ricorso per gli “effetti potenzialmente pregiudizievoli futuri
ne consegue che la decisione del giudice del rinvio che, ritenuta non esistente la recidiva, ha mantenuto lo stesso trattamento sanzionatorio è la conseguenza logica della decisione della Suprema Corte, con cui è strettamente coerente;
il ricorso deduce che, nonostante la valutazione di subvalenza, la recidiva aveva portato ad un aumento di pena che è diventato immotivato, ma non spiega in alcun modo quale sarebbe questo aumento ed in quale parte del percorso logico della motivazione delle sentenze dei giudici del merito esso si dovrebbe rinvenire, rendendo il ricorso inammissibile per l’estrema genericità dell’argomento proposto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il consigliere estensore
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