Inammissibilità Ricorso Recidiva: Quando la Motivazione Standard è Valida
Con l’ordinanza n. 11708/2024, la Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: la valutazione della recidiva e i limiti del sindacato di legittimità. Il caso in esame ha portato a una dichiarazione di inammissibilità ricorso recidiva, offrendo spunti importanti sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione da parte del giudice di merito e sulla irrilevanza di motivazioni apparentemente standardizzate.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Macerata per il reato di lesione personale, aggravato dalla partecipazione di più persone e dall’uso di un oggetto atto a offendere. La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della prima sentenza, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate, e aveva rideterminato la pena in sei mesi di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva.
Il Ricorso e la questione dell’inammissibilità ricorso recidiva
Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero correttamente motivato la decisione di non escludere la recidiva. Secondo la difesa, la valutazione si sarebbe basata su presupposti errati, senza un’analisi concreta e personalizzata della situazione dell’imputato.
Un aspetto peculiare sollevato nel ricorso era che la motivazione della Corte d’Appello appariva identica a quella contenuta in un’altra pronuncia relativa a un soggetto diverso. Questo, secondo il ricorrente, sarebbe stato sintomo di una valutazione spersonalizzata e, quindi, illegittima.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito diversi punti fondamentali.
In primo luogo, hanno ribadito che la valutazione sulla recidiva, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso dai precedenti penali. Il giudice deve, invece, esaminare in concreto il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne passate. Lo scopo è verificare se la precedente condotta criminosa sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia agito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva seguito correttamente questo principio.
In secondo luogo, la Cassazione ha smontato l’argomento della ‘motivazione fotocopia’. I giudici hanno affermato che l’utilizzo di determinate formule giustificative, che rispecchiano i criteri elaborati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non significa di per sé che la valutazione non sia stata svolta in maniera personalizzata. Ciò che conta è che l’analisi, al di là della forma espositiva, sia stata effettivamente condotta con riferimento al caso specifico. Nel caso concreto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare vizi concreti nel ragionamento della Corte d’Appello che potessero metterne in dubbio la correttezza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio importante: un ricorso per cassazione non può limitarsi a criticare la forma della motivazione, ma deve attaccare la sostanza del ragionamento del giudice. L’inammissibilità ricorso recidiva scatta quando le censure sono astratte e non evidenziano un errore logico-giuridico concreto nell’applicazione dei criteri normativi. La decisione ribadisce che il giudizio sulla recidiva è una valutazione di merito ampiamente discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di vizi macroscopici della motivazione, che qui non sono stati ravvisati. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso sulla valutazione della recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato i principi di legge. La valutazione della recidiva era basata su un’analisi concreta del rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti, e non solo sulla gravità dei fatti, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
L’uso di una motivazione identica a quella di un altro caso la rende invalida?
No. Secondo l’ordinanza, l’utilizzo di formule giustificative standard, che riflettono i principi consolidati dalla giurisprudenza, non significa automaticamente che la valutazione non sia stata personalizzata. Ciò che conta è che l’analisi sostanziale sia stata condotta sul caso specifico, e il ricorrente non ha dimostrato il contrario.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CUI 02XXLEA ) nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Macerata di condanna per il reato di lesione personale (aggravato dalle più persone riunite e dall’utilizzo di oggetto a offendere), concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e rideterminando la pena in mesi sei di reclusione;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lameni:a violazione di le vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva – non è consentito in sede d legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corr applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legit secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare i concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatt procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fa criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Rilevato che la circostanza, agitata nel ricorso, che la motivazione della Corte di appello identica ad altra, contenuta in altra pronunzia relativa a diverso soggetto, non ha alcun ril in quanto l’utilizzo di determinate formule giustificative, che rispecchiano il vaglio impos Giudice di merito dall’elaborazione di questa Corte, non significa che valutazione non sia sta svolta in maniera personalizzata;
Rilevato che, al di là di questa censura, il ricorrente non evidenzia vizi della decis deducibili in questa sede, che possano mettere in dubbio la correttezza dello scrutinio svol dalla Corte di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.