Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28414 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 15/07/1956 COGNOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/09/1985 COGNOME nato a MARANO DI NAPOLI il 10/04/1972 COGNOME nato a NAPOLI il 14/03/1974 COGNOME nato a NAPOLI il 08/02/1965
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME
COGNOME e NOME COGNOME che deducono, sotto vari profili, il vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc
pen, sono inammissibili in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche
relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena il
(Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazion della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero
sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 d
23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce la violazione legge in relazione e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione del
recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio d prevalenza, è inammissibile perché deduce censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di
profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giud merito, avendo la Corte di merito – con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità – ribadito, p verso, la sussistenza della recidiva, posto che l’imputato aveva riportato già sei condanne pe la violazione alla normativa sul t.l.e. – oltre che per altri reati, quali ricettazione, sosti persona, truffa – e ciononostante era ricaduto nella commissione di identico delitt evidentemente a scopo di lucro, il che dimostra come tale nuovo delitto sia da considerarsi espressione di una più accentuata pericolosità; per altro verso, l’impossibilità di un dive giudizio di bilanciamento, in virtù dello sbarramento posto dall’art. 69, comma 4, cod. pen.;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
in Roma, il 4 luglio 2025. o Così deciso srrATA rrplk