Inammissibilità del ricorso: quando i motivi non superano il vaglio della Cassazione
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza dei motivi di appello siano cruciali, ribadendo i principi che governano l’ inammissibilità del ricorso. La vicenda riguarda un imputato che ha visto il suo ricorso respinto non perché le sue ragioni fossero necessariamente errate nel merito, ma perché formulate in modo e in tempi non conformi alla legge.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Recidiva e la Pena
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione contestando la sentenza della Corte di Appello su due punti principali. In primo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva, sostenendo che non sussistessero i presupposti per applicare questo aggravamento di pena. In secondo luogo, lamentava un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione per quanto riguarda la determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo di tutte le questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, verificando se il ricorso stesso avesse i requisiti per essere esaminato. La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo a conclusioni diverse nella forma ma identiche nel risultato: il rigetto.
Le motivazioni
Il Primo Motivo: La Valutazione della Recidiva
Per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla sussistenza della recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei reati precedenti o sul tempo trascorso. Il giudice di merito, invece, deve analizzare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, il legame tra i crimini passati e quello attuale.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente evidenziato come i numerosi precedenti dell’imputato, tra cui un’evasione commessa meno di un mese prima del nuovo reato, dimostrassero una ‘perdurante inclinazione al delitto’ e una ‘progressione criminosa’. Questa analisi indicava una pericolosità sociale specifica e una incapacità di rispettare le norme penali, giustificando pienamente il riconoscimento della recidiva.
Il Secondo Motivo: I Limiti dei Motivi Proponibili in Cassazione
Il secondo motivo, relativo alla pena, è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era stata presentata come motivo di appello nel grado di giudizio precedente. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello.
La Corte ha precisato che se il riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nella sentenza impugnata, fosse stato incompleto o errato, sarebbe stato onere del ricorrente contestarlo specificamente, cosa che non è avvenuta. Questa regola serve a garantire un processo ordinato, evitando che vengano introdotte questioni nuove in sede di legittimità, quando l’esame è limitato alla sola corretta applicazione della legge.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria sull’importanza della strategia difensiva e della corretta articolazione dei motivi di impugnazione. Dimostra che, per ottenere una revisione in Cassazione, non basta avere delle buone ragioni, ma è indispensabile averle fatte valere correttamente e tempestivamente nel giusto grado di giudizio. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, come in questo caso, non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento tutela le proprie regole procedurali.
Come valuta il giudice la recidiva?
Il giudice non si basa solo sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma deve esaminare il rapporto concreto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti, verificando se queste indichino una persistente inclinazione al delitto che ha agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione?
No. Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, un motivo di ricorso è inammissibile se non è stato precedentemente dedotto come motivo di appello nel grado di giudizio inferiore.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4587 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4587 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bologna il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato ‘ sub iudice ‘ (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i plurimi precedenti a carico del prevenuto, tra cui un’evasione commessa meno di un mese prima di quella oggetto del presente giudizio, dimostrativi della specifica pericolosità dell’imputato e della sua incapacità di conformarsi ai precetti penali quale espressione di una progressione criminosa e aumentata capacità a delinquere);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, non Ł 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato della Cassa delle ammende.
consentito in sede di legittimità perchØ la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. pag. 1 della sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Ord. n. sez. 1365/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME