Inammissibilità del Ricorso: Quando Precedenti e Contesto Aggravano la Posizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come i motivi di impugnazione debbano essere specifici e non meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato, confermando la valutazione sulla sua pericolosità sociale, accentuata dal contesto in cui il reato è stato commesso e dalla sua storia criminale. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione.
Il Contesto: Reato in Pieno Lockdown e Sotto Sorveglianza Speciale
I fatti alla base della vicenda giudiziaria riguardano un reato commesso da un soggetto con un curriculum criminale significativo. L’aspetto peculiare del caso risiede nel contesto temporale e personale: l’azione illecita è avvenuta durante il periodo di ‘lockdown assoluto’ e mentre l’imputato era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.
L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un vizio di motivazione riguardo a due punti principali: l’applicazione della recidiva reiterata specifica e l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva. Tuttavia, come vedremo, la Cassazione ha ritenuto le sue doglianze infondate.
La Valutazione dei Giudici di Merito sulla Pericolosità
La Corte d’Appello aveva già rigettato le censure dell’imputato, evidenziando come la commissione di un reato in un periodo di emergenza nazionale e in violazione di una misura di prevenzione personale dimostrasse un’accresciuta pericolosità sociale. Secondo i giudici, questo comportamento denotava una totale indifferenza verso le regole imposte dall’Autorità, sia quelle generali per la salute pubblica, sia quelle specifiche per il controllo della sua pericolosità. Inoltre, la pena, pur vicina al minimo edittale, era stata considerata congrua alla luce dei suoi numerosissimi precedenti penali, che includevano cinque condanne specifiche, oltre a reati come furto, rapina, lesioni ed evasione.
L’Inammissibilità del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Le doglianze presentate dall’imputato sono state qualificate come ‘meramente riproduttive’ di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e coerente. Non essendo emersa una ‘manifesta illogicità’ nella valutazione dei giudici di merito, la Cassazione non ha potuto fare altro che confermare la loro decisione.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, la valutazione della pericolosità dell’imputato, desunta dal contesto dei fatti (lockdown e sorveglianza speciale), non è apparsa ‘implausibile’ ma, al contrario, ben argomentata. In secondo luogo, la congruità della pena è stata confermata sulla base della personalità dell’imputato, come delineata dalla sua impressionante storia criminale. Di fronte a una valutazione di merito così solida, il ricorso si è rivelato privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, sfociando inevitabilmente nell’inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione finale ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure che evidenzino reali vizi di legittimità (violazioni di legge o motivazioni manifestamente illogiche) e non può essere utilizzato per tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti già compiuta nei gradi di merito. La pericolosità sociale, valutata anche attraverso il contesto in cui il reato viene commesso, rimane un elemento centrale nella determinazione della pena.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate erano una mera riproduzione di censure già rigettate dalla Corte d’Appello con una motivazione non manifestamente illogica, e quindi non criticabile in sede di legittimità.
Quali elementi hanno dimostrato l’accresciuta pericolosità del ricorrente?
L’accresciuta pericolosità è stata desunta dal fatto che il reato è stato commesso in epoca di ‘lockdown assoluto’ e mentre il soggetto era sottoposto alla misura di sorveglianza speciale, dimostrando indifferenza verso le regole imposte dall’Autorità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7600 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7600  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZik
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il viz motivazione in relazione all’applicazione della recidiva reiterata specifica e all’entità del inflitta, è inammissibile in quanto le doglianze sono meramente riproduttive di censure che sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità – avendo la Corte di merito, per un v evidenziato che il fatto è stato commesso dall’imputato in epoca di lockdown assoluto e, soprattutto, mentre egli era sottoposto alla misure di sorveglianza speciale, da ciò desumend in maniera certamente non implausibile, l’accresciuta pericolosità del ricorrente, che mostrato indifferente rispetto alle regole imposte, per ragioni diverse, dall’Autorità; pe verso, ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo editt luce della personalità del ricorrente, che risulta gravato da numerosissimi precedenti penali cui cinque specifici, oltre a condanne per furto, rapina, lesioni personali ed evasione;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.