Inammissibilità Ricorso Recidiva: Quando i Motivi sono Aspecifici
L’istituto della recidiva rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, influenzando significativamente la determinazione della pena. Tuttavia, per contestarne l’applicazione in Cassazione, è fondamentale presentare motivi di ricorso chiari e specifici. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso sulla recidiva a causa della genericità delle censure mosse dal ricorrente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto di applicare l’aggravante della recidiva, basando la propria decisione sulla storia criminale dell’imputato.
Contro tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della corretta applicazione della recidiva. Sostanzialmente, la difesa lamentava la mancata disapplicazione di tale aggravante da parte dei giudici di merito.
L’Inammissibilità del Ricorso per Recidiva: L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso, giudicandolo inammissibile per la sua aspecificità. Secondo i giudici di legittimità, il ricorrente non si era confrontato in maniera efficace con le argomentazioni, seppur sintetiche, contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva infatti motivato l’applicazione della recidiva evidenziando come il nuovo delitto commesso fosse una chiara dimostrazione della ‘ingravescente pericolosità del soggetto’. Tale valutazione si basava non solo sull’esistenza di precedenti penali, ma anche sulla tipologia dei reati pregressi e sull’epoca della loro commissione, elementi che delineavano un profilo di persistente inclinazione a delinquere.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso si limitava a riproporre una generica richiesta di disapplicazione della recidiva, senza però demolire il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. La motivazione della sentenza impugnata, pur essendo concisa, era stata ritenuta ‘lineare e coerente’.
L’inammissibilità del ricorso sulla recidiva deriva proprio da questa mancanza di un confronto critico e puntuale. In sede di legittimità, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice precedente; è necessario indicare con precisione dove e perché quella decisione sarebbe errata, evidenziando vizi logici o violazioni di legge. In assenza di una critica mirata, il ricorso si rivela sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per la redazione dei ricorsi per Cassazione. Dimostra che la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. Quando si contesta un aspetto della sentenza come l’applicazione della recidiva, è indispensabile analizzare a fondo la motivazione del giudice di merito e costruire argomentazioni che ne mettano in luce le specifiche falle.
La conseguenza dell’inammissibilità è severa: non solo il ricorso non viene esaminato nel merito, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Una decisione che riafferma il rigore formale e sostanziale richiesto per accedere al giudizio della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo alla contestazione della recidiva, è stato ritenuto ‘aspecifico’. Il ricorrente non ha criticato in modo puntuale e specifico la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva giustificato l’applicazione della recidiva in modo logico e coerente.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’argomento principale del ricorso era la richiesta di non applicare l’aggravante della recidiva, contestando la valutazione fatta dalla Corte d’Appello sulla pericolosità sociale del soggetto basata sui suoi precedenti penali.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1864 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 19/05/1973
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28422/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, commi 1, 4 5, d.P.R. n. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 18 ottobre 2024;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), attinente al mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni, pur sintetiche, sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta là dove la Corte dà atto che il d commesso è dimostrativo dell’ingravescente pericolosità del soggetto, con riguardo alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca di commissione dei medesimi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 02/12/2024