Inammissibilità ricorso: quando la gravità del fatto preclude sconti di pena
L’inammissibilità ricorso rappresenta un limite invalicabile per chi tenta di contestare una condanna senza fornire argomentazioni solide e specifiche. In ambito penale, specialmente nei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, la precisione dei motivi di impugnazione è fondamentale per evitare il rigetto immediato della domanda.
Il caso oggetto di esame
Un imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per impugnare una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato in una fattispecie di minore gravità, cercando di ottenere una riduzione della pena inflitta. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato carenze strutturali nell’atto di ricorso, portando a una decisione definitiva di rigetto.
La valutazione della gravità del reato
Per determinare se un fatto possa essere considerato di lieve entità, la giurisprudenza analizza diversi parametri oggettivi. Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato due elementi cruciali: l’eterogeneità delle sostanze rinvenute e il dato quantitativo complessivo. La presenza di diverse tipologie di stupefacenti suggerisce un’attività non occasionale e una struttura organizzativa che esula dal concetto di minima entità.
Il ruolo dei precedenti penali
Un altro pilastro della decisione riguarda la condotta passata del ricorrente. La presenza di un precedente specifico recente è stata interpretata come un chiaro segnale di proclività a delinquere. Questo elemento non solo aggrava la posizione dell’imputato, ma giustifica anche l’applicazione di un trattamento sanzionatorio che, seppur fissato nei minimi edittali, non può beneficiare di ulteriori attenuazioni legate alla tenuità della condotta.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione congrua e logica circa la non minima entità del fatto. L’eterogeneità delle sostanze e la quantità delle stesse sono state ritenute prove inconfutabili di una condotta penalmente rilevante in misura non lieve. Inoltre, la genericità delle contestazioni mosse dalla difesa non ha permesso di scalfire l’impianto motivazionale della sentenza di secondo grado, rendendo l’impugnazione priva dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso ha comportato la conferma definitiva della condanna precedente. Oltre alle conseguenze penali, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia confrontarsi puntualmente con le prove raccolte, evitando ricorsi basati su argomentazioni vaghe che portano inevitabilmente a un aggravio economico per l’assistito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non indica con precisione i punti della sentenza contestati o non offre argomentazioni giuridiche specifiche capaci di confutare le motivazioni del giudice precedente.
Quali elementi escludono la lieve entità in un reato di droga?
La varietà delle sostanze (eterogeneità), la quantità elevata degli stupefacenti e la presenza di precedenti penali specifici sono fattori determinanti per escludere la minima entità del fatto.
Cosa comporta la condanna alla Cassa delle Ammende?
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto a versare una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, a un ente ministeriale come sanzione per l’indebito esercizio del diritto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5876 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5876 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, a fronte della congrua motivazione resa, che valorizza la non minima entità del fatto, desunta dalla eterogeneità delle sostanze e da dato quantitativo delle stesse, nonché il recente precedente specifico dell’imputato, indicati di proclività a delinquere, giustificativo del trattamento sanzioNOMErio inflitto in misura mi ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consig ére estensore
Il Presidente