Inammissibilità ricorso: quando un errore formale non basta
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, evidenziando come non ogni imperfezione di una sentenza possa giustificarne l’annullamento. Il caso specifico riguarda un’impugnazione dichiarata inammissibile, fornendo spunti pratici sulla differenza tra un errore sostanziale e un semplice refuso irrilevante. La pronuncia sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e ben argomentati per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa del ricorrente ha basato l’impugnazione su due principali doglianze.
In primo luogo, si lamentava la presenza, nella sentenza della Corte d’Appello, di un riferimento a una pronuncia di primo grado relativa a un’altra imputata in un procedimento diverso. Secondo il ricorrente, questo errore avrebbe viziato la valutazione dei giudici.
In secondo luogo, si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato tale possibilità.
L’analisi della Corte di Cassazione e l’inammissibilità ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno qualificato l’erroneo riferimento nella sentenza impugnata come un semplice ‘refuso’, ovvero un errore materiale di trascrizione. Hanno osservato che tale svista non aveva avuto alcuna incidenza concreta sulla valutazione operata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva chiaramente analizzato la posizione specifica del ricorrente e risposto puntualmente alle sue argomentazioni difensive nella parte motiva della sentenza. Pertanto, il motivo è stato ritenuto privo di interesse, poiché l’errore non aveva causato alcun pregiudizio effettivo.
Riguardo al secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., la Cassazione lo ha bollato come ‘del tutto generico’. La doglianza non specificava in modo chiaro e argomentato le ragioni per cui la valutazione della Corte d’Appello sarebbe stata errata. Inoltre, la Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano, in ogni caso, fornito una motivazione adeguata sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto in una specifica pagina della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su principi cardine del processo penale. In primis, il principio dell’interesse ad agire: un’impugnazione è ammissibile solo se l’eventuale accoglimento del motivo può portare un vantaggio concreto al ricorrente. Un errore materiale che non influenza la logica e il contenuto della decisione è, di fatto, irrilevante e non giustifica un annullamento.
In secondo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente lamentare genericamente un errore o un’omissione; è necessario indicare con precisione le parti del provvedimento contestate, le norme violate e le ragioni per cui la decisione sarebbe illegittima. Una doglianza generica, come quella presentata nel caso di specie, porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce che il processo di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. La Corte non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e fondati su un interesse concreto alla riforma della decisione. La presenza di un mero refuso, quando non incide sul percorso logico-giuridico del giudice, non è sufficiente a invalidare una sentenza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della sua condanna.
Un errore materiale (refuso) in una sentenza la rende sempre nulla?
No, secondo la Corte, un errore materiale come un refuso è irrilevante se non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione e sulla decisione del giudice, che ha comunque analizzato correttamente la posizione dell’imputato.
Perché il motivo sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stato respinto?
È stato respinto perché considerato ‘del tutto generico’. Inoltre, la Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata su quel punto specifico nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il motivo con cui il ricorrente ha censurato il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a una pronuncia di primo grado afferente a un’altra imputata di un diverso procedimento non è sorretto da interesse, essendo evidente che si è trattato di un refuso, che non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione operata dalla Corte di appello, come dimostrato dal fatto che la menzionata Corte – nella parte motiva della sentenza – ha analizzato la posizione del ricorrente e ha dato risposta alle sue deduzioni difensive;
rilevato, altresì, che la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è del tutto generica e, ad ogni modo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato al riguardo a pagina 9 della sentenza impugnata;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/9/2024