Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma dell’atto di impugnazione sia sostanziale, evidenziando le gravi conseguenze dell’inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, poiché un errore nella redazione di un ricorso può precludere ogni possibilità di far valere le proprie ragioni. Analizziamo insieme questo caso per capire perché un motivo di ricorso ‘generico’ porta a una pronuncia di inammissibilità e quali effetti produce sulla prescrizione del reato.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Truffa Aggravata
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di truffa aggravata, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Genova. L’imputata, ritenuta responsabile del delitto, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le proprie speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di impugnazione. Tale motivo verteva esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, criticando cioè le modalità con cui il giudice di merito aveva quantificato la pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (la congruità della pena), ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge, in particolare dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Di conseguenza, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Vediamo ora nel dettaglio le ragioni giuridiche di questa decisione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La motivazione dell’ordinanza si articola su due punti principali: la genericità del motivo di ricorso e la conseguente irrilevanza dell’eccezione di prescrizione.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘del tutto generico’. La legge processuale penale (art. 581, co. 1, lett. d) esige che l’atto di impugnazione indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’imputata si era limitata a contestare la pena, senza però indicare gli elementi concreti su cui si basava la sua censura.
La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per la determinazione della pena, fissandola al minimo edittale. A fronte di ciò, il ricorso non specificava quali aspetti di tale motivazione fossero errati o perché la pena dovesse essere diversa. Questa mancanza di specificità ha impedito al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo, rendendo il ricorso inefficace e, quindi, inammissibile.
La Questione della Prescrizione e l’inammissibilità del ricorso
Un altro aspetto cruciale affrontato dalla Corte è l’eccezione di prescrizione. La difesa aveva sostenuto che il reato fosse ormai estinto per il decorso del tempo. Tuttavia, la Corte ha rigettato questa eccezione come ‘manifestamente infondata’.
Il termine massimo di prescrizione, infatti, non era ancora maturato alla data della sentenza d’appello (03/07/2023), ma è scaduto solo in un momento successivo (09/09/2023). La regola generale prevede che la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado possa essere dichiarata in Cassazione. Tuttavia, questa regola non si applica se il ricorso è inammissibile. L’inammissibilità del ricorso crea una barriera invalicabile: poiché non si instaura un valido rapporto processuale, la Corte non può esaminare questioni di merito o cause di estinzione del reato sopravvenute, come la prescrizione. In sostanza, un ricorso inammissibile è come se non fosse mai stato presentato ai fini della rilevabilità di cause estintive successive.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
Questa ordinanza offre insegnamenti preziosi. In primo luogo, sottolinea l’importanza cruciale della specificità e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare critiche puntuali e motivate contro la decisione impugnata. In secondo luogo, chiarisce il legame indissolubile tra l’ammissibilità del ricorso e la possibilità di far valere cause di estinzione del reato come la prescrizione. Un’impugnazione viziata da genericità non solo è destinata al fallimento, ma cristallizza la situazione processuale al momento della sentenza precedente, precludendo la rilevabilità di eventi favorevoli all’imputato, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando non indica in modo specifico e dettagliato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. In pratica, non consente al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Cosa succede alla prescrizione del reato se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la data della sentenza impugnata. L’inammissibilità impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, la valutazione di cause estintive sopravvenute.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. Nel caso esaminato, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la responsabilità dell’imputata per il delitto di truffa aggravata ascr in rubrica;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ord alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo de requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fron motivazione congrua ed adeguata che ha evidenziato la determinazione della pena in misura pari al minimo edittale (si veda, in proposito, fl. 4), non indica gli elementi che sono all della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilie mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato, inoltre, che l’eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in quanto il termine massimo computato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. non era maturato alla data della pronuncia della sentenza impugnata, essendo spirato solo in epoca successiva (9/9/2023), ostando alla rilevabilità in questa sede la mancata instaurazione d contraddittorio di legittimità per effetto della rilevata inammissibilità dell’impugnazione ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Pr idente