Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACACE NOME nato a GAETA il 29/03/1994
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R
9 ottobre 1990, n.309.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in
fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso – a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve enti
stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazio non palesemente illogica e sulla base di presupposti di fatto non sindacabili i
questa sede, ha ritenuto che la condotta di detenzione si inserisse in un allarman contesto organizzato, in considerazione del numero di dosi ricavabili dalla sostanza
rinvenuta (circa 700) e al confezionamento della stessa in macroporzioni, evidentemente destinate alla cessione all’ingrosso nei confronti di spacciatori dettaglio; elementi, quindi, che inducono a ritenere del tutto rispettati i parame di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep 2018, COGNOME, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285706).
Elementi di fatto che inducono a ritenere assorbito e comunque sanzionabile con l’inammissibilità anche il secondo motivo, con il quale la difesa ha sostenuto la destinazione della sostanza a uso, almeno parzialmente, anche personale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a tite!” di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
paALa Pr dente Il Consigliere estensore