Inammissibilità ricorso: un ostacolo insormontabile per la querela?
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli procedurali cruciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: l’inammissibilità ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce al giudice di valutare questioni successive, come la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I fatti del caso: il tentato furto e l’appello in Cassazione
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per un tentato furto commesso in un negozio. L’imputato, dopo aver preso della merce, era stato notato dal responsabile del punto vendita all’uscita di un camerino e, a quel punto, aveva abbandonato il bottino.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, delle attenuanti generiche e contestando la pena e la recidiva. Successivamente, ha anche insistito per la dichiarazione di improcedibilità del reato per difetto di querela, probabilmente alla luce di recenti riforme legislative.
Analisi dei motivi dell’inammissibilità ricorso
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, respingendo tutti i motivi presentati dall’imputato. I giudici hanno osservato che le argomentazioni erano semplici ripetizioni di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Vediamo i punti principali:
La desistenza non era volontaria
La Corte ha confermato che l’abbandono della merce non è avvenuto per una scelta spontanea e personale, ma solo perché l’imputato si era reso conto di essere stato scoperto. La desistenza, per essere considerata tale e quindi escludere la punibilità del tentativo, deve essere il frutto di una libera decisione e non una reazione necessitata dalla situazione.
Le attenuanti generiche, la pena e la recidiva
Anche gli altri motivi sono stati giudicati infondati. Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dell’intensità del dolo dimostrata. La pena è stata ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’imputato, che aveva già precedenti penali. Proprio questi precedenti specifici hanno giustificato il riconoscimento della recidiva, poiché il nuovo reato era indice di una maggiore capacità a delinquere.
Le motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui l’inammissibilità ricorso blocca l’esame di qualsiasi altra questione. La Corte Suprema, citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. Salatino, 2018), ha stabilito che quando un ricorso è inammissibile, non si instaura un valido rapporto processuale. Di conseguenza, il giudice non può esaminare nel merito la vicenda e, pertanto, non può nemmeno prendere in considerazione cause di non punibilità o di improcedibilità sopravvenute, come il difetto di querela.
In pratica, i motivi del ricorso erano così deboli e ripetitivi da non superare nemmeno la soglia minima di ammissibilità. Questa ‘barriera’ procedurale ha reso irrilevante la questione della querela, che altrimenti avrebbe potuto portare all’estinzione del processo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio procedurale di grande importanza. Un ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi solidi, specifici e non meramente ripetitivi di quanto già discusso nei gradi precedenti. In caso contrario, si rischia una declaratoria di inammissibilità che preclude l’esame di qualsiasi altra questione, anche se potenzialmente favorevole all’imputato. La decisione sottolinea come la cura formale e sostanziale dell’atto di impugnazione sia un presupposto indispensabile per poter far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano meramente ripetitivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte di Appello, senza l’aggiunta di nuove e valide argomentazioni in fatto o in diritto.
Cosa significa che l’inammissibilità del ricorso preclude l’esame della sopravvenuta improcedibilità?
Significa che se un ricorso è viziato da difetti formali o è manifestamente infondato, il giudice non può entrare nel merito della causa. Di conseguenza, non può nemmeno valutare questioni che potrebbero estinguere il reato, come la mancanza di querela, perché un valido rapporto processuale non si è mai instaurato in quella sede.
La desistenza dal furto è stata considerata volontaria nel caso di specie?
No, la Corte ha concluso che non si è trattato di desistenza volontaria. L’imputato ha abbandonato la refurtiva solo dopo essersi accorto di essere stato notato dal responsabile del negozio, quindi la sua azione non è derivata da una scelta libera e personale, ma dalla paura di essere catturato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CESARIO SUL PANARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15 dicembre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Ferrara, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod pen., commesso in Ceto il 10 gennaio 2020.
Rilevato che il ricorrente deduce: a) difetto della condizione di procedibilità; b) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria dell’imputato; c) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; d) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena; e) violazione di legge in relazione alla recidiva contestata. Con memoria depositata in data 24 febbraio 2024, ha insistito nel chiedere l’annullamento della sentenza di condanna e la dichiarazione di improcedibilità del reato per difetto di querela.
Considerato che il ricorso deve ritenersi inammissibile. I motivi sub b), c), d), e) sono meramente reiterativi di profili di censura dià adeguatamente vagliati dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente cui il ricorrente non contrappone valide ragioni in fatto e in diritto. La Corte ha infatti, chiarito che:
l’imputato aveva abbandonato la merce solo dopo essersi reso conto di essere stato notato all’uscita del camerino dal responsabile del punto vendita e quindi non per scelta personale e volontaria;
non erano concedibili le circostanze attenugki generiche in ragione della intensità del dolo;
-la pena era proporzionata alla gravità concreta dei fatti e alla personalità dell’imputato già gravato da precedenti;
tali precedenti specifici giustificavano la ritenuta sussistenza della recidiva, in quanto il nuovo delitto era espressione di maggiore capacità a delinquere.
Rilevato che la inammissibilità degli altri motivi di ricorso preclude la instaurazione del rapporto processuale, con conseguente irrilevanza della sopravvenuta improcedibilità del reato (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE dell RAGIONE_SOCIALE.
Il Con gt( e estensore Così deciso il 14 marzo 2024
Il Presidente