Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29795 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PONTECORVO il 22/12/1970
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
presente provvedimentO omettere le generalità9 gli altri dati identificattvi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quarttO*
o
disposto d’ufficio
•
a (chiesta di parte
)Smposto dalla legge
R.G. n. 2311/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 572 – 57
pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla prescrizione del reato di cui all’art. 570 cod giudizio di responsabilità per il delitto di maltrattamenti in famiglia, alla mancanz
abitualità dei comportamenti;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato, atteso ch articolato sulla base di una rivalutazione delle prove, prospettata in via alternativa attr
distinti termini di riferimento, mentre, quanto secondo, perché meramente riproduttivo censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e generico rispetto alla motivazi
della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta;
Ritenuta non decisiva l’intervenuta remissione di querela con conseguente accettazione non essendo chiaro se e in che misura le querele rimesse del 30.8.206 e del 15.12.2018 (non allegate) precludano la procedibilità per il reato di cui all’art. 570 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 prile 2025.