Inammissibilità ricorso: La Cassazione chiarisce quando le prove sono decisive
L’esito di un processo penale dipende dalla solidità delle prove e dalla coerenza delle argomentazioni difensive. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso quando questo si basa su elementi marginali, ignorando il nucleo centrale delle prove a carico. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i criteri che guidano la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in Corte d’Appello per detenzione di sostanze stupefacenti. La droga era stata rinvenuta all’interno del suo appartamento, situato al piano terra. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, incentrando la sua difesa su un unico punto: la presunta promiscuità del portico antistante l’abitazione. Secondo la sua tesi, il fatto che altre persone potessero accedere al portico rendeva incerta la riconducibilità della droga a lui. Tuttavia, sul portico erano stati trovati soltanto involucri vuoti con mere tracce di sostanza, mentre la quantità oggetto di contestazione era stata scoperta all’interno dell’appartamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano in grado di scalfire la logica e solida motivazione della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni sull’inammissibilità ricorso
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. La sentenza impugnata si fondava su una serie di elementi probatori chiari e convergenti, che il ricorso ometteva di contestare criticamente:
1. Titolarità dell’immobile: L’appartamento in cui era stata trovata la droga apparteneva all’imputato.
2. Luogo del ritrovamento: La sostanza stupefacente non era sul portico aperto, ma all’interno dell’abitazione privata. Questo rendeva irrilevante la questione sulla promiscuità dell’area esterna, dove peraltro erano state trovate solo tracce insignificanti.
3. Prove aggiuntive: La motivazione della sentenza d’appello faceva riferimento anche a “significativi messaggi espressamente illustrati”, che evidentemente corroboravano l’accusa.
Secondo la Cassazione, il ricorso si limitava a valorizzare un aspetto (l’uso del portico) che la sentenza aveva già, seppur implicitamente, risolto come ininfluente, senza però confrontarsi con gli altri argomenti, ben più solidi, che fondavano la condanna. Un ricorso, per essere ammissibile, deve affrontare criticamente l’intera struttura motivazionale della sentenza che intende contestare, non limitarsi a sollevare questioni marginali.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione sulla strategia processuale. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente individuare un singolo, potenziale punto debole nella ricostruzione accusatoria. È necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata è viziata da errori di diritto o da palesi illogicità nel suo complesso. Ignorare prove schiaccianti come il luogo del ritrovamento della droga e la presenza di messaggi compromettenti, per concentrarsi su un dettaglio irrilevante, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. La decisione riafferma che il giudizio di legittimità non è una terza occasione per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità delle motivazioni dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si concentrava su un argomento irrilevante (la promiscuità del portico), senza contestare criticamente le prove centrali su cui si basava la condanna, come la titolarità dell’immobile e il ritrovamento della droga all’interno dell’appartamento.
Quali erano le prove decisive contro il ricorrente?
Le prove decisive erano la titolarità dell’immobile, il fatto che la sostanza stupefacente fosse stata rinvenuta nell’appartamento privato dell’imputato e non sul portico, e la presenza di messaggi significativi che supportavano l’accusa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il 08/12/1981
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile: in punto di responsabilità, a fronte di una motivazione che chiaramente richiama validi argomenti motivazionali, quali la titolarità dell’immobile del piano terra di riferimento, la presenza, sul portico aperto, solo di involucri vuoti con mere tracce di marjuana mentre la droga in contestazione veniva rinvenuta nell’appartamento dell’imputato (così che emerge l’irrilevanza della questione sulla promiscuità nell’suo del portico predetto), e infine taluni significativi messaggi espressamente illustrati, si oppone la valorizzazione, come detto, di una questione che la stessa sentenza seppur implicitamente ma chiaramente risolve, senza incidere criticamente sulle altre argomentazioni suddette.
Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle qmmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
Il Con igliere estensore
Il Presidente