Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 66 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 66 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTANISSETTA il 14/05/1979
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rV
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato in data 27.3.2024 l’istanza del ricorrente di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero, in via residuale, di quelle dell detenzione domiciliare o della semilibertà;
Evidenziato che con l’unico motivo di ricorso si lamenta che il rigetto dell’istanza si fondi solo sulla considerazione dei precedenti penali del condannato e non prenda in considerazione né il buon comportamento da lui tenuto successivamente al reato e in fase di esecuzione della pena, né il suo stato di salute;
Rilevato che, in realtà, l’ordinanza impugnata dà atto, oltre che dei precedenti di Tardanico, anche del fatto che la sua condotta in carcere non sia stata regolare, per il tramite del richiamo alla circostanza che abbia subito tre rapporti disciplinari nell’ultimo anno, e precisa, quanto ai motivi di salute rappresentati (comunque non gravi), che il condannato non abbia chiesto misure a caratterizzazione c.d. sanitaria o il differimento della pena;
Considerato, quindi, che il ricorso non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto muove al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Palermo censure palesemente contrastate dagli atti processuali, attribuendo alla motivazione della decisione un contenuto letterale diverso da quello reale (cfr. Sez. 2, n. 17281 dell’8/1/2019, Rv. 276916 – 01);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2024