Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna alle Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come la presentazione di un ricorso basato su motivi generici porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, poiché mira a prevenire l’abuso dello strumento processuale e a garantire che la Suprema Corte si concentri su questioni di diritto concrete e ben definite. Analizziamo insieme il caso e le ragioni che hanno guidato i giudici in questa decisione.
I Fatti del Caso
Due soggetti, già condannati in secondo grado dalla Corte di Appello di Brescia per il reato di lesioni personali aggravate in concorso, hanno proposto ricorso per Cassazione. La loro condanna era stata confermata e il loro unico motivo di doglianza riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero applicato in modo errato gli articoli 133 e 133-bis del codice penale, ovvero le norme che guidano il giudice nella commisurazione della pena.
La Censura degli Imputati: Una Critica alla Discrezionalità del Giudice
L’unico motivo di ricorso era focalizzato sulla presunta erroneità della pena inflitta. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la sua decisione, discostandosi dai criteri legali per la determinazione della sanzione. Questo tipo di censura mira a contestare l’esercizio del potere discrezionale che la legge conferisce al giudice nel quantificare la pena, tenendo conto di vari fattori come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello preliminare, constatando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso “manifestamente infondato” e, soprattutto, generico. I giudici hanno sottolineato come la Corte di Appello avesse, in realtà, fornito una motivazione “congrua e logica” per la pena inflitta. La decisione dei giudici di merito si basava su elementi concreti e legalmente previsti: i numerosi precedenti penali di entrambi gli imputati e le specifiche modalità con cui il reato era stato commesso.
La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità se la motivazione è logica e conforme al diritto. Tentare di censurare tale apprezzamento con “assunti patentemente generici”, come fatto dalla difesa, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, compito che non le spetta. Di conseguenza, l’impugnazione è stata giudicata inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione comporta due conseguenze significative per i ricorrenti, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, data l'”evidente inammissibilità dell’impugnazione”, che denota una colpa nel proporre il ricorso, sono stati condannati a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata e non può limitarsi a una generica contestazione delle valutazioni discrezionali del giudice. La mancata specificità dei motivi non solo rende l’impugnazione inutile, ma espone anche a ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘manifestamente infondato’ e generico?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è tale quando si limita a contestare l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito (come la determinazione della pena) senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione, specialmente se la decisione impugnata si basa su elementi concreti come i precedenti penali e le modalità del fatto.
Quali sono le conseguenze automatiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e quindi riconducibile a colpa, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantificazione della pena decisa da un giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito riguardo la quantificazione della pena. Il suo controllo è limitato alla verifica che la motivazione sia logica, non contraddittoria e conforme ai criteri di legge stabiliti dall’art. 133 c.p. Non può entrare nel merito della scelta discrezionale del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32722 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono congiuntamente, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. IL 10, 582 e 585 primo comma, cod. pen.
considerato che l’unico motivo – che ha addotto l’erronea applicazione degli artt. 133 e 13 bis cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha dato conto, in maniera congrua e logica, degli eleme rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., nel legittimo esercizio de discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 2390:3 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), rimarcando i numeros precedenti penali di entrambi gli imputati e le modalità con cui il fatto delittuoso è commesso; né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede, con assunti patentemente generici quali quelli prospettati dalla difesa;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 26758 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q,. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.