Inammissibilità Ricorso: la Cassazione chiarisce i limiti delle censure
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi presentati dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, la decisione ribadisce un principio fondamentale: le doglianze generiche o che mirano a una nuova valutazione dei fatti, già di competenza dei giudici di merito, portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio assume particolare rilevanza quando si discute l’applicazione di specifiche cause di non punibilità, come quella per reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa aveva sollevato due questioni principali. In primo luogo, contestava l’apprezzamento del materiale probatorio da parte dei giudici di secondo grado, sostenendo che la loro motivazione non fosse adeguata. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione dell’articolo 393-bis del Codice Penale, che prevede la non punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale. Secondo la ricorrente, le minacce da lei proferite durante un controllo erano giustificate da un comportamento illegittimo degli agenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 21 novembre 2025, ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale.
Le Motivazioni: perché è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e l’altro di natura sostanziale.
In primo luogo, i giudici hanno chiarito che le deduzioni relative all’apprezzamento delle prove sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino aveva fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici, basata su massime di esperienza condivisibili, confermando la valutazione già operata dal Tribunale. Pertanto, le critiche sollevate sul punto erano inammissibili.
In secondo luogo, e con particolare enfasi, la Corte ha definito ‘del tutto generiche’ le doglianze relative alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. La difesa non aveva fornito alcun elemento oggettivo da cui si potesse desumere un errore sul fatto o un comportamento arbitrario da parte degli agenti. Per invocare con successo tale scriminante, non è sufficiente affermare che l’atto del pubblico ufficiale sia stato arbitrario; è necessario dimostrarlo con elementi concreti. In assenza di tali elementi, la doglianza si riduce a una mera affermazione, priva di fondamento giuridico, e come tale non può essere accolta.
Le Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza riafferma con forza i limiti del giudizio di legittimità. Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un ‘terzo grado’ di giudizio per ridiscutere i fatti. Le censure devono essere specifiche, giuridicamente fondate e non possono limitarsi a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Inoltre, la decisione evidenzia le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile: la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Ciò serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidi e ben argomentati, evitando impugnazioni esplorative o palesemente infondate che, oltre a non avere possibilità di successo, comportano un aggravio di costi per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza erano o di merito, riguardanti la valutazione delle prove (di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti), o generiche, in quanto non supportate da elementi oggettivi che dimostrassero l’asserito atto arbitrario del pubblico ufficiale.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione è inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p. e a quanto deciso nell’ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
È sufficiente affermare che l’atto di un pubblico ufficiale è arbitrario per non essere puniti?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, per invocare la causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p., è necessario fornire elementi oggettivi e concreti dai quali si possa desumere un errore sul fatto che faccia apparire l’atto del pubblico ufficiale come arbitrario. Una semplice affermazione generica non ha valore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40576 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40576 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle minacce rivolte ad ostacolare l’attività di controllo degli agenti operanti rivolta alla identificazione dell’imputata;
ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 21 novembre 2025