Inammissibilità del ricorso: La Cassazione e le censure generiche
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che presentano motivi di appello deboli o non adeguatamente formulati. In questo caso, l’analisi si concentra sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso a causa della manifesta infondatezza e genericità delle censure mosse dall’imputato, con importanti conseguenze processuali ed economiche per quest’ultimo.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando principalmente due questioni: una relativa al riconoscimento del vizio parziale di mente e l’altra riguardante la determinazione della pena e la mancata applicazione di sanzioni sostitutive, come la detenzione domiciliare.
I Motivi del Ricorso e l’inammissibilità del ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1. Vizio Parziale di Mente: Sosteneva che la sua condizione di parziale infermità mentale non fosse stata adeguatamente considerata ai fini della valutazione del dolo, ovvero dell’intenzionalità dell’aggressione.
2. Determinazione della Pena: Criticava la Corte d’Appello per non aver applicato una pena sostitutiva alla detenzione e, più in generale, per come aveva quantificato la sanzione, chiedendo di fatto una nuova e diversa valutazione.
Questi motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Cassazione non meritevoli di un esame approfondito, portando a una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fornito una motivazione chiara e netta per la sua decisione, articolata sui seguenti punti chiave:
– Infondatezza del Motivo sul Vizio di Mente: I giudici hanno ribadito un principio consolidato: l’attenuazione dell’imputabilità derivante da un vizio parziale di mente non esclude automaticamente la presenza del dolo. Le lamentele del ricorrente su questo punto sono state ritenute generiche e non in grado di scalfire la ricostruzione dei fatti e l’accertamento delle finalità dell’aggressione operata dai giudici di merito.
– Genericità delle Censure sulla Pena: Per quanto riguarda la mancata applicazione della pena sostitutiva e la determinazione della pena, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata. Le critiche del ricorrente, al contrario, non si confrontavano in modo efficace con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitavano a sollecitare una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre valutazioni di merito. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono criticare in modo puntuale le eventuali violazioni di legge o i vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso basato su doglianze generiche o che mira semplicemente a ottenere una diversa lettura dei fatti è destinato all’insuccesso e comporta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna a sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Un vizio parziale di mente esclude automaticamente il dolo, cioè l’intenzione di commettere il reato?
No, secondo l’ordinanza, la Corte ha stabilito che l’attenuazione dell’imputabilità dovuta a un vizio parziale di mente non esclude di per sé il dolo e l’intenzionalità della condotta.
Cosa succede se i motivi di un ricorso in Cassazione sono considerati troppo generici?
Se i motivi del ricorso sono generici e non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ma si limitano a sollecitare una diversa valutazione dei fatti, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 24/11/1971
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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ritenuto che il motivo sul vizio parziale di mente è manifestamente infondato, atteso che l’attenuazione dell’imputabilità non esclude di per sé il dolo mentre le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche rispetto alla ricostruzione del fatto ed all’accertamento delle finalità dell’aggressione;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha fornito adeguata motivazione in relazione alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare oltre che in punto di determinazione della pena, laddove le censure del ricorrente, senza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, si limitano a sollecitare una differente valutazione non consentita in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
e estensore GLYPH Il Cons
Il Presidente