Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18208 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18208 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 27/09/1976
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce
la violazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione;
Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro
genericamente, l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito
in sede di legittimità;
Rilevato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione
della recidiva, e il terzo, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, sono, prima ancora che
aspecifici, manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, con motivazione logica e congrua (che si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità)
ha ritenuto sussistente la recidiva contestata in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, anche specifici rispetto al reato contestato, e
che, a tacere del divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. non vi erano obiettive ragioni per ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.