Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Il Divieto di Motivi Ripetitivi
L’inammissibilità ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro sistema giudiziario. Si tratta di una pronuncia con cui il giudice, senza entrare nel merito della questione, respinge l’impugnazione perché carente dei presupposti richiesti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa fattispecie, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nel grado precedente non sia sufficiente per ottenere una nuova valutazione.
Il Contesto del Caso: Dal Furto in Abitazione al Ricorso
Il caso in esame ha origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la contestazione della mancata applicazione di sanzioni sostitutive alla pena detentiva.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, questa specifica richiesta non era una novità. Era già stata presentata, analizzata e motivatamente respinta dai giudici della Corte di Appello, i quali avevano adeguatamente spiegato le ragioni del loro diniego nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione deve presentare motivi di critica specifici e nuovi rispetto alla decisione impugnata, non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise.
L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta e onerosa della presentazione di un ricorso giudicato privo dei requisiti di ammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono tanto semplici quanto rigorose. La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era ‘meramente riproduttiva di una richiesta formulata alla Corte di appello’. In sostanza, l’imputato non ha sollevato un vizio specifico della sentenza di secondo grado, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione sulla stessa identica questione, già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito.
Questo comportamento processuale contravviene alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre acriticamente le stesse doglianze equivale a chiedere ai giudici di legittimità di rifare un lavoro già compiuto, snaturando il loro ruolo.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: la specificità e la novità dei motivi di ricorso sono requisiti essenziali. L’inammissibilità ricorso per genericità o ripetitività non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e funzionalità del sistema giudiziario. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità della decisione impugnata, evitando di insistere su questioni di merito già esaminate e respinte nei gradi precedenti. La mancata osservanza di questo principio comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Per quale motivo il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era una mera riproduzione di una richiesta già presentata, esaminata e respinta dalla Corte di Appello, risultando quindi ripetitivo e non specifico.
Cosa aveva chiesto l’imputato nel suo unico motivo di ricorso?
L’imputato aveva contestato la mancata applicazione di sanzioni sostitutive alla pena detentiva, una richiesta che era già stata adeguatamente valutata e motivatamente respinta nel precedente grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40663 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40663 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna il delitto di furto in abitazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione di sanzioni sostitutive, è meramente riproduttiva di una richiesta formulata alla Corte di appello e da questa già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito (cfr. pagg. 6 e 7 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025