Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 28230/2024 ci offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, delineando i confini entro cui un appello può essere considerato valido. Attraverso l’analisi di questo caso, vedremo perché i motivi generici, ripetitivi o non consentiti dalla legge portano a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per i ricorrenti.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per furto in abitazione aggravato, commesso in concorso da due soggetti. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Novara, aveva affermato la loro responsabilità penale, applicando anche la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La decisione era stata successivamente confermata in toto dalla Corte d’Appello di Torino. Insoddisfatti della pronuncia, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse censure.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Gli imputati hanno basato i loro ricorsi su tre principali argomentazioni, tutte respinte dalla Suprema Corte.
La Censura sull’Aggravante
Il primo ricorrente contestava l’applicazione di un’aggravante specifica (art. 61, n. 7, c.p.), ma la Corte ha rilevato che il motivo era una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti nei gradi di merito. La mancanza di una critica specifica e nuova alle argomentazioni della sentenza d’appello ha reso il motivo inammissibile.
La Questione della Recidiva
Il secondo motivo riguardava l’applicazione della recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il ricorso inammissibile, poiché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione sufficiente, logica e basata su un adeguato esame delle deduzioni difensive. La critica del ricorrente non è riuscita a evidenziare vizi di legittimità.
La Contestazione sul Trattamento Sanzionatorio e l’Inammissibilità Ricorso
Entrambi i ricorrenti hanno lamentato un vizio di motivazione riguardo alla pena inflitta. La Cassazione ha dichiarato questo motivo manifestamente infondato, sottolineando un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non può sindacare la determinazione della pena quando questa è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. Valutare la congruità della sanzione è compito del giudice di merito, non della Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità scatta quando i motivi del ricorso non sono specifici, cioè non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. Inoltre, la Corte ribadisce la propria funzione di giudice di legittimità: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di valutare l’equità della pena, ma solo di controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione. Poiché i motivi presentati rientravano in queste categorie, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico e focalizzato su reali vizi di legittimità. La semplice riproposizione di doglianze già esaminate o la contestazione del merito delle valutazioni del giudice di secondo grado porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di 3.000,00 euro.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi erano in parte ripetitivi di censure già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, e in parte manifestamente infondati, in quanto contestavano il merito della valutazione sulla pena, aspetto non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e sufficiente.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena inflitta?
No, non è possibile contestare l’entità della pena in sede di legittimità (davanti alla Corte di Cassazione) se il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e non illogica a supporto della sua decisione. La Cassazione controlla la legalità e la logicità, non il merito della scelta sanzionatoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME (CUI 04DFEA3) nato il DATA_NASCITA COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 24 maggio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME e NOME per il reato di furto in abitazione aggravato, commesso in concorso fra loro, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquénnale per NOME e la recidiva reiterata ed infraquinquennale per NOME, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato NOME COGNOME, il quale si duole della violazione di legge in relazione alla configurabilità dell’aggravante di cu all’art. 61, n. 7, cod. pen, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profil censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
che il secondo motivo di ricorso dell’imputato NOME COGNOME, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva, è inammissibile, considerato che il provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che il terzo motivo di ricorso dell’imputato NOME COGNOME, nonché primo e unico motivo di ricorso dell’imputato COGNOME, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato è manifestamente infondato, asserendo difetto di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Inoltre, tale motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2024.