Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1303 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1303 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Genk (Belgio) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 del Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi, con sentenza del 23 ottobre 2024, dichiarava NOME COGNOME responsabile, unitamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME, del reato di cui agli artt. 113 e 589 bis cod. pen. e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 bis cod. pen. ed esclusa la recidiva, con la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di anni uno e mesi sei.
2. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi aveva accertato che NOME COGNOME, in cooperazione colposa con NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle rispettive qualità di conducente, NOME COGNOME, e operatori seduti in cabina di guida, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ponendosi alla guida del veicolo utilizzato per la raccolta di rifiuti urbani Nissan TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO – di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, che lo aveva messo a disposizione della RAGIONE_SOCIALE – per colpa dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia nonché ad inosservanza dell’art. 191, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e consistita: nell ‘ imboccare contromano la INDIRIZZO del Comune di Rosarno, per poi inserire la retromarcia e iniziare ad attraversare l’incrocio tra la INDIRIZZO e la INDIRIZZO con la pala costipatrice del cassone di compattazione completamente sollevata; nell’effettuare la predetta manovra di retromarcia per immettersi sulla INDIRIZZO – in pieno centro abitato ed in orario mattutino di punta, ossia le 10:30 del mattino – senza rispettare le linee guida formulate dall’INAIL sulla sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana (trasfuse nel documento di valutazione dei rischi della RAGIONE_SOCIALE), secondo cui: premesso che nella raccolta meccanizzata leggera effettuata tramite modalità cosiddetta “porta a porta” gli operatori devono essere due o tre (un autista e uno o due addetti all’assistenza a terra), il mezzo durante le fasi di lavoro deve essere dotato delle quattro frecce di emergenza accese oltre al lampeggiante di segnalazione, gli operatori devono accertarsi che non vi sia nessuno (pedoni, ciclisti etc.) nel raggio d’azione del mezzo e la manovra di retromarcia deve effettuarsi con l’ausilio di personale a terra o di strumenti in dotazione del mezzo (come sensori, avvisatori acustici o telecamere) che coadiuvino l’autista avvertendolo di eventuali ostacoli alla regolare effettuazione della manovra di cui, da solo, non può avvedersi stante la presenza del cassone che ne limita la visuale; nell’effettuare la predetta manovra di retromarcia senza consentire al
pedone, che aveva già iniziato l’attraversamento della INDIRIZZO, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza; non si avvedevano della presenza del pedone NOME COGNOME, che aveva già impegnato la carreggiata, investendola e cagionandone la morte.
Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palmi proponeva appello NOME COGNOME, articolando due motivi di appello.
3.1. Con il primo motivo, NOME COGNOME lamentava che il GRAGIONE_SOCIALEp. avrebbe dovuto mandare assolto l ‘ imputato per non aver commesso il fatto.
3.2. Con il secondo motivo, NOME COGNOME lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva misura della pena applicata.
Il G.u.p. del Tribunale di Palmi, in sede di redazione della scheda ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., rilevava che la sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell ‘art. 593 cod. proc. pen.
Pertanto, l ‘ atto di appello veniva trasmesso a questa Corte di cassazione.
Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen.
Qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero i motivi di ricorso sono tutti versati in fatto, di talché il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME