Inammissibilità del Ricorso: Quando Ripetere le Stesse Difese Non Basta
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità ricorso quando questo si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata impostazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale per il reato previsto dall’art. 76, comma 4, del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), relativo alla violazione delle prescrizioni imposte con una misura di prevenzione. La Corte d’Appello, in parziale riforma, rideterminava la pena in due mesi di arresto. Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: l’assenza dell’elemento psicologico del reato, giustificata dalla mancanza di disponibilità economica, e l’errato diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità Ricorso per Genericità
Il ricorrente sosteneva, da un lato, di non aver potuto adempiere alle prescrizioni per una comprovata impossidenza e, dall’altro, che il fatto commesso fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha osservato che queste argomentazioni non erano nuove. Erano le stesse identiche doglianze già presentate e rigettate dalla Corte d’Appello.
Il punto focale della decisione della Cassazione risiede proprio qui: il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza di secondo grado. Invece di spiegare perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse errato, si limitava a riproporre pedissequamente le medesime censure. Questo comportamento processuale viola il principio di specificità dei motivi di ricorso e conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, basando la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate in giurisprudenza.
La Congruità della Motivazione della Corte d’Appello
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già affrontato in modo completo ed esauriente entrambi i punti sollevati dalla difesa. La motivazione della sentenza di secondo grado era stata ritenuta logica e congrua. Di fronte a una motivazione adeguata, il ricorrente ha l’onere di smontarla pezzo per pezzo, indicando le specifiche illogicità o violazioni di legge. Limitarsi a ripetere la propria versione non è sufficiente.
Sulla Mancanza di Disponibilità Economica
La Corte d’Appello aveva considerato la situazione economica del soggetto, tanto che il Tribunale aveva persino concesso il pagamento rateale della cauzione. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano sottolineato come il ricorrente non si fosse minimamente attivato per adempiere, nemmeno nei limiti delle sue riconosciute e limitate possibilità. Questa totale inerzia è stata interpretata come un’assenza di volontà di rispettare la legge, superando la semplice giustificazione della difficoltà economica.
Sul Diniego dell’Art. 131-bis
Anche riguardo alla particolare tenuità del fatto, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione precisa: l’applicazione di tale causa di non punibilità era stata esclusa a causa della “pericolosità sociale qualificata” del soggetto. Si tratta di un giudizio che, se motivato, impedisce il riconoscimento di questo beneficio. Il ricorso per Cassazione non ha contestato nel merito tale valutazione, rendendo anche questo motivo di ricorso inefficace.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante: un ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. È, invece, un controllo sulla legittimità e sulla logicità della decisione impugnata. Pertanto, per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, è indispensabile che l’atto di impugnazione contenga una critica specifica, argomentata e pertinente alle motivazioni della sentenza che si intende contestare. La mera riproposizione dei motivi d’appello equivale a un ricorso sterile e destinato al fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché si limitava a riproporre le stesse censure già presentate in appello, senza confutare specificamente le argomentazioni con cui la Corte d’Appello le aveva respinte.
La difficoltà economica può escludere la colpevolezza per il reato contestato?
Secondo la Corte, la difficoltà economica non è stata ritenuta sufficiente a escludere la colpevolezza. I giudici hanno sottolineato che, nonostante fosse stata concessa la possibilità di un pagamento rateale, il ricorrente non si era attivato in alcun modo per adempiere, neppure nei limiti delle sue possibilità.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.)?
L’applicazione della causa di non punibilità è stata negata a causa della “pericolosità sociale qualificata” del ricorrente, che i giudici di secondo grado hanno ritenuto essere un ostacolo all’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14592 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGRIGENTO il 27/11/1985
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 11.9.2024 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che in data 1.12.2023 lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi due di arresto;
Evidenziato che il ricorso si articola in due motivi, con i quali, per un verso, si sostiene l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato in ragione della mancanza di disponibilità economica del sottoposto e, per l’altro, si censura il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.;
Osservato, sotto questo profilo, che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza di secondo grado, la quale ha affrontato entrambe le doglianze già proposte con l’atto di appello, giudicandole infondate con motivazione del tutto congrua;
Considerato, in particolare, che i giudici di secondo grado hanno adeguatamente: 1) valorizzato la circostanza che – sebbene il Tribunale di Agrigento avesse già disposto il pagamento rateale della cauzione alla luce della documentazione prodotta in quella sede da Capraro, giudicandola tuttavia non dimostrativa di una situazione di innpossidenza assoluta – il ricorrente non si era comunque affatto attivato, sia pure nei limiti delle sue riconosciute possibilità; 2) motivato circa i fatto che l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. fosse inibita dalla pericolosità sociale qualificata di Capraro;
Ritenuto che, invece, il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza confutare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti, sicché deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 – 01) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025