Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a LOVERE il 04/07/1947 COGNOME nato a PIANICO il 20/12/1943
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P
G)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati, avverso sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna, rispettivamente, per
bancarotta fraudolenta impropria da operazioni doloso e bancarotta semplice;
considerato che l’unico motivo di ricorso del COGNOME – con cui si assume la violazione legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, muovendo censure in merit
alla ritenuta integrazione dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché in ordine mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di bancarotta semplice – si risolve nella pedis
reiterazione delle doglianze dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, quale ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrata la fattispecie in es
così rendendo una motivazione congrua e conforme al diritto (cfr. p. 5 s. della sentenza impugnata)
inoltre, è del tutto generico nel sostenere l’impossibilità dell’imputato di far fronte ai debiti considerato, in relazione al ricorso del COGNOME, che:
– il primo motivo – con cui si deduce la violazione della legge penale in ordine alla manca declaratoria di intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputato – è manifestamente infond
in quanto il termine di prescrizione del reato (commesso il 29 novembre 2016), pari a sette anni sei mesi (tenendo conto dell’interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) è rimasto sospeso per
giorni, dal 3 maggio 2024 al 28 giugno 2024, e pertanto sarebbe spirato il 24 luglio 2024, in da successiva alla sentenza impugnata, ragion la prescrizione non può qui essere rilevata in ragione dell’inammissibilità del ricorso (v. subirto infra);
-il secondo motivo – con cui si adduce la violazione di legge penale in ordine alla riten sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – lungi dal muovere compiute censure di legittimità ha perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l’iter rgomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: c Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.