Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come la precisione nella formulazione dei motivi sia cruciale per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha esaminato un caso in cui l’imputato contestava una sentenza di condanna della Corte d’Appello, sollevando questioni relative alla tempestività della querela, all’intervenuta prescrizione del reato e al riconoscimento di una circostanza aggravante. Analizziamo nel dettaglio la decisione e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Processo
L’imputato, condannato in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. Errata valutazione della tempestività della querela: secondo la difesa, la querela era stata presentata oltre i termini di legge.
2. Intervenuta prescrizione del reato: si sosteneva che il tempo trascorso dalla commissione dei fatti avesse estinto il reato.
3. Illegittimo riconoscimento di una circostanza aggravante: si contestava l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 del codice penale.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive. In primo luogo, ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito sulla tempestività della querela, evidenziando come la persona offesa avesse acquisito piena consapevolezza dei fatti solo a seguito di specifici incontri con l’imputato. Inoltre, ha aggiunto un rilievo fondamentale: il reato sarebbe stato comunque procedibile d’ufficio a causa dell’età avanzata (93 anni) della vittima, che la rendeva persona incapace per età.
Per quanto riguarda la prescrizione, la Corte ha applicato un principio consolidato, riaffermando che una declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate successivamente alla sentenza impugnata. Infine, il motivo relativo alla circostanza aggravante è stato ritenuto inammissibile perché non era stato sollevato come specifico motivo d’appello nel grado precedente, violando così una precisa norma processuale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine della procedura penale.
Tempestività della Querela e Procedibilità d’Ufficio
Il primo motivo è stato respinto perché la valutazione sulla tempestività della querela era corretta. I giudici hanno chiarito che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la vittima ha una conoscenza certa e completa del fatto-reato, non da un mero sospetto. Nel caso di specie, questa consapevolezza si era consolidata solo dopo due incontri specifici. La Corte aggiunge, come argomento dirimente, che l’incapacità per età della persona offesa rendeva il reato procedibile d’ufficio, superando di fatto ogni questione sulla validità della querela.
Principio di Diritto su Inammissibilità e Prescrizione
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra inammissibilità del ricorso e prescrizione. Citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza ‘De Luca’ del 2000), la Corte ricorda che l’inammissibilità del ricorso ‘cristallizza’ la situazione giuridica al momento della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, il giudice di legittimità non può prendere in considerazione eventi successivi, come il compimento del termine di prescrizione. Questa regola mira a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, impedendo che un ricorso palesemente infondato possa essere utilizzato solo per guadagnare tempo e far estinguere il reato.
Preclusione dei Motivi Nuovi in Cassazione
Infine, la Corte ha applicato con rigore l’art. 606, comma 3, c.p.p. Questo articolo stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi d’appello. Poiché la contestazione sulla circostanza aggravante non era stata sollevata in appello, essa è stata considerata un ‘motivo nuovo’ e, come tale, inammissibile in sede di legittimità. Questo principio garantisce l’ordine e la progressione del processo, evitando che le parti possano ‘riservarsi’ delle contestazioni per l’ultimo grado di giudizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce l’importanza di una difesa tecnica attenta e scrupolosa sin dai primi gradi di giudizio. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una sanzione processuale con conseguenze sostanziali gravi: preclude l’esame nel merito dei motivi, impedisce il rilievo della prescrizione e comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni che non siano manifestamente infondate o pretestuose, ma basate su solide argomentazioni giuridiche e fattuali, debitamente sollevate nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Quando inizia a decorrere il termine per presentare una querela?
Il termine per presentare una querela non decorre necessariamente dal momento in cui il reato è stato commesso, ma dal momento in cui la persona offesa ha acquisito una conoscenza certa e completa dei fatti che costituiscono il reato.
Se un ricorso in Cassazione è inammissibile, il giudice può dichiarare il reato estinto per prescrizione?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di legittimità di rilevare l’eventuale prescrizione del reato maturata in un momento successivo alla data della sentenza impugnata.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione una circostanza aggravante non discussa in appello?
No. La Corte ha stabilito che un motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità se la relativa censura non è stata precedentemente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5981 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROVIGO il 14/05/1971
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione e la violazione di legge in relazione alla presunta tardività della querela è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pag 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno chiarito che la querela risulta tempestiva in quanto la querelante ha acquisito consapevolezza e certezza delle condotte appropriative solo in seguito agli incontri con il ricorrente (avvenuti il 15 gennaio 2020 e il 14 febbraio 2020);
che peraltro, la fattispecie risulterebbe procedibile d’ufficio quanto meno per parte delle condotte tenuto conto dell’incapacità per età della persona offesa (novantatreenne all’epoca della presentazione della querela);
ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
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