Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8916 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Foggia, quale giudice di appello, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Trinitapoli, in data 13.7.2021, aveva condannato COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 595, co. 1, e 612, co. 1, c.p., in rubrica ascrittigli, commessi in danno di COGNOME NOME, assolveva il prevenuto dal reato di diffamazione con la formula perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, testualmente “vizio di motivazione e per illogicità della sentenza”. Il ricorrente denuncia, in particolare, da un lato, la mancanza di una valida querela; dall’altro, un’inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello
Con requisitoria scritta del 4.10.2023, da valere come memoria, posto che, nelle more, è stata presentata istanza di trattazione orale del ricorso, che si è svolta, peraltro, in assenza del difensore dell’imputato, pur ritualmente avvisato dell’udienza, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che venga dichiarata l’estinzione dei reati per sopravvenuto decorso del relativo termine di prescrizione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Manifestamente infondato appare il motivo di impugnazione con cui viene eccepita la mancanza di idonea querela.
Come si evince dalla lettura degli atti, invero consentita essendo stato dedotto un error in procedendo, e come correttamente rilevato dal giudice di appello “nel caso in esame l’istanza punitiva risulta chiaramente rintracciabile nell’atto presentato dal COGNOME NOME alla stazione dei carabinieri di Trinitapoli in data 28 ottobre 2014 unitamente al verbale di ratifica in pari data”.
Da tale atto, firmato dal COGNOME, si evince espressamente la volontà della persona offesa di perseguire in sede penale il COGNOME in relazione ai fatti per i quali è sorto il procedimento penale che ci occupa, resa evidente dall’uso dell’espressione, dal significato inequivocabile, “il sottoscritto sporge querela nei confronti del signor COGNOME COGNOME“. Nel resto il ricorso risulta fondato su doglianze, che, denunciando vizi di motivazione, non sono scrutinabili in questa sede.
Infatti, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all’art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall’art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall’art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.
Manifestamente infondata, oltre che del tutto generica, infine, è la richiesta del pubblico ministero, che si è limitato a dedurre il compiuto decorso del termine di prescrizione per entrambi i reati (fermo restando che per il delitto di diffamazione è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito).
Al riguardo si osserva che, con riferimento al reato di cui all’art. 612, co. 1, c.p., commesso in data 1.10.2014, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il relativo termine di prescrizione, nella sua massima estensione pari a sette anni e sei mesi, in considerazione degli intervenuti atti interruttivi, cui va aggiunto il complessivo periodo di un anno, derivante dalle intervenute cause di sospensione del relativo decorso, non era certo perento alla data (10.3.2023) della pronuncia della sentenza di secondo grado, come correttamente rilevato dal giudice di appello.
Ove anche si volesse ritenere il contrario, del resto, la decisione sul punto non muterebbe.
Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609
comma secondo, c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma, come nel caso in esame, non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 129, c.p.p., non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione: cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.11.2023.