Inammissibilità Ricorso: L’Importanza di Motivi Specifici e non Ripetitivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il corretto svolgimento delle procedure. Un esempio lampante è il concetto di inammissibilità ricorso, un istituto che può porre fine a un’impugnazione prima ancora che se ne discutano i contenuti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere quando e perché un ricorso viene respinto per la sua genericità, specialmente se si limita a riproporre questioni già decise.
Il Contesto del Caso: Appello e Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di ottenere l’annullamento della decisione sfavorevole basandosi su un unico motivo di impugnazione. Tale motivo verteva sull’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, un’esimente che, se riconosciuta, avrebbe evitato al soggetto le conseguenze penali della sua condotta.
La Genericità del Motivo e l’Inammissibilità del Ricorso
Il punto cruciale della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo presentato. I giudici hanno stabilito che l’argomentazione del ricorrente era ‘generica’. Ma cosa significa esattamente? Nel linguaggio giuridico, un motivo di ricorso è generico quando non individua un errore specifico nella decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse difese e argomentazioni già presentate e respinte dal giudice del grado precedente.
In questo caso, la Corte d’Appello aveva già analizzato la questione della particolare tenuità del fatto, fornendo una motivazione giuridicamente corretta per escluderla. Il ricorso in Cassazione, invece di contestare la logicità o la correttezza giuridica di quel ragionamento, si è limitato a ripresentare la stessa richiesta, configurandosi come una mera riproduzione di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a stimolare un nuovo giudizio, portando alla sua inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico le loro decisioni. Un ricorso che non evidenzia vizi specifici di questo tipo, ma che chiede implicitamente una nuova valutazione delle prove o delle circostanze, esula dalle competenze della Corte.
La decisione di dichiarare l’inammissibilità si fonda proprio su questa premessa. Poiché il motivo era una semplice riproposizione di una questione di merito già decisa con argomenti giuridici corretti, il ricorso è stato considerato privo dei requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha pertanto confermato la decisione impugnata, senza entrare nel merito della questione sollevata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e significative. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. Quest’ultimo è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso serve da monito: per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso deve essere specifico, tecnico e puntuale. Deve individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, evitando di trasformarsi in un sterile tentativo di ottenere una terza valutazione dei medesimi fatti. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sulla struttura della decisione precedente, non sulla semplice riproposizione di tesi già sconfitte.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riprodurre una censura che è già stata adeguatamente esaminata e respinta con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che un’esimente è stata ‘adeguatamente vagliata e disattesa’?
Significa che il giudice del grado precedente ha già preso in esame l’argomentazione difensiva relativa all’applicazione di una causa di non punibilità (esimente) e l’ha respinta fornendo una motivazione logica e giuridicamente corretta, che non necessita di una nuova valutazione da parte della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4302 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 13/10/1996
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NOME
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all’esclusione dell’esimente speciale del fatto di particolare tenuità (pag. 1-2 mot. sent. imp.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.