Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i criteri di inammissibilità ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un cittadino condannato per oltraggio a pubblico ufficiale, il quale ha tentato di ribaltare la decisione d’appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il suo tentativo, non entrando nel merito della questione ma fermandosi a un vaglio preliminare. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere un ricorso specifico e tecnicamente fondato, pena la sua immediata reiezione con conseguenze economiche per il proponente.
I Fatti alla Base del Procedimento
La vicenda trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale, ovvero oltraggio a un pubblico ufficiale. L’imputato, ritenuto colpevole sia in primo grado che in appello, aveva tenuto una condotta oltraggiosa, pronunciando espressioni offensive nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. A sostegno della condanna vi erano le dichiarazioni di diversi testimoni che avevano assistito alla scena e udito le frasi incriminate. L’imputato, non accettando la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica data dai giudici di merito, ha presentato ricorso per Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte
Con l’ordinanza del 29 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità ricorso. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità ricorso. La Corte ha evidenziato due carenze fondamentali nell’atto di impugnazione:
1. Genericità delle Censure: Il ricorso si limitava a contestare genericamente la ricostruzione della condotta effettuata dalla Corte d’Appello, senza però individuare “manifeste illogicità” nell’argomentazione della sentenza impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Il ricorrente non ha saputo indicare vizi specifici, ma si è limitato a riproporre la propria versione dei fatti.
2. Mancato Confronto con le Prove: L’atto di appello non si è confrontato con una parte cruciale della sentenza d’appello, ovvero quella in cui venivano richiamate le dichiarazioni dei testimoni. Questi ultimi avevano confermato la condotta oltraggiosa e le espressioni usate dall’imputato. Ignorare elementi di prova così determinanti rende il ricorso inefficace, poiché non demolisce le fondamenta logiche su cui si basa la decisione impugnata.
La Corte ha inoltre sottolineato come le conclusioni dei giudici d’appello fossero basate su “pertinenti massime di comune esperienza”, rafforzando la logicità del percorso argomentativo seguito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico, puntuale e critico nei confronti della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario attaccare la struttura logico-giuridica della decisione, evidenziando vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione. La mancata contestazione delle prove decisive, come le testimonianze, equivale a presentare un’arma spuntata. La decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è un diritto da esercitare con rigore e serietà, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, non evidenziava specifiche illogicità nella motivazione della sentenza d’appello e non si confrontava con le prove decisive, come le dichiarazioni dei testimoni che avevano assistito ai fatti.
Qual era il reato contestato all’imputato?
L’imputato era stato condannato per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 341-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4480 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 27/10/1985
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME che contesta la ricostruzione della condotta del ricorrente, e la sua qualificabilità ex art. 341-bis cod. pen. non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione adottata dalla Corte di appello sulla base di pertinenti massime di comune esperienza con esiti convergenti con quelli del Tribunale; né si confronta con quella parte della sentenza in cui si richiamano le dichiarazioni di coloro che hanno assistito alla condotta oltraggiosa udendo le espressioni adoprate dall’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consiglier nsore
Così deciso il 29 ivembre 2024
Il Presi ente