Inammissibilità del Ricorso: L’Importanza della Specificità nell’Appello Penale
Nel complesso panorama della procedura penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti della difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze significative per l’imputato. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una condanna per rapina, giudicato inaccoglibile proprio per la sua carenza di specificità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di rapina, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, con riferimento all’affermazione della sua responsabilità penale. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato la propria decisione sulla base delle prove raccolte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha adottato una decisione netta e procedurale: ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si è fermata a un gradino prima, valutando la stessa validità dell’atto di impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità che Causa l’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno stabilito che il motivo di appello era “del tutto generico” e, pertanto, privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale.
Questo articolo impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a denunciare un vizio di motivazione in modo astratto, senza però indicare quali fossero gli elementi specifici della censura. Non ha chiarito quali parti della motivazione della Corte d’Appello fossero lacunose o contraddittorie, né ha specificato quali prove sarebbero state travisate o non considerate.
La Cassazione ha evidenziato che la sentenza di secondo grado presentava una motivazione “adeguata e congrua” in merito alla responsabilità penale dell’imputato. Di fronte a una motivazione completa, un ricorso generico non permette al giudice dell’impugnazione di “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. In altre parole, se l’appello non è specifico, il giudice non ha gli strumenti per capire cosa debba riesaminare e perché.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: l’impugnazione non è una mera formalità, ma un atto tecnico che deve essere redatto con rigore e precisione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità non è un esito raro e comporta due conseguenze negative immediate: primo, la sentenza impugnata diventa definitiva, cristallizzando la condanna; secondo, il ricorrente subisce un’ulteriore sanzione economica.
Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: ogni motivo di appello deve essere meticolosamente argomentato, indicando con precisione i passaggi della sentenza che si contestano, le norme che si ritengono violate e le prove che supportano la propria tesi. Un approccio vago e non specifico non solo è inefficace, ma è anche controproducente, precludendo ogni possibilità di revisione della decisione e aggravando la posizione processuale del condannato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’. L’atto di impugnazione non specificava gli elementi concreti e le ragioni precise su cui si basava la critica alla sentenza della Corte d’Appello, violando i requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non individua in modo chiaro e dettagliato i presunti errori della decisione impugnata. In pratica, si limita a una critica astratta senza fornire al giudice superiore gli elementi necessari per comprendere dove e perché la sentenza di grado inferiore sarebbe sbagliata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4825 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4825 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 07/02/1973
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per reato di rapina contestato, è del tutto generico perché privo dei requisiti pres dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputat (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3), non indica gli elementi che sono alla della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente