Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: la specificità dei motivi. Senza di essa, si rischia una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze negative per l’imputato. Analizziamo insieme una decisione che illustra perfettamente questa regola procedurale.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato era stato ritenuto responsabile per reati previsti dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (relativo a casi di lieve entità in materia di stupefacenti) e dall’art. 385 del codice penale (evasione). Le sentenze di merito avevano confermato la sua colpevolezza.
Contro la decisione della Corte d’Appello, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, in un unico motivo, la violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha immediatamente rilevato un vizio insanabile che ha portato a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I giudici supremi hanno constatato che le ragioni della doglianza erano state formulate in termini “del tutto aspecifici”, contenendo “censure assolutamente generiche” riguardo alla motivazione della sentenza impugnata.
Secondo la Corte, l’appello non era altro che una critica vaga, priva di un reale confronto con l’articolato e coerente apparato argomentativo che sosteneva la decisione della Corte d’Appello. Questo approccio viola i principi cardine del processo penale in materia di impugnazioni.
La Regola della Specificità nel Codice di Procedura Penale
Gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale sono chiari: i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente una mera enunciazione di dissenso, ma è necessario un confronto critico e puntuale con la decisione che si intende impugnare. L’atto di appello deve “dialogare” con la sentenza, evidenziandone i presunti errori logici o giuridici in modo circostanziato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha evidenziato come nel caso di specie fosse “assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato”. La sentenza della Corte d’Appello, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, era ben motivata sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Il ricorso, invece, si è limitato a una critica generica, senza mai entrare nel merito delle argomentazioni dei giudici di secondo grado.
Questa mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in un atto sterile, incapace di attivare il controllo di legittimità della Corte di Cassazione. Pertanto, i giudici non hanno potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, applicando rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Dal punto di vista pratico, questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Le critiche devono essere mirate, specifiche e fondate su elementi concreti, altrimenti il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggravare la posizione dell’assistito con ulteriori oneri economici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge, ad esempio quando i motivi presentati sono formulati in modo del tutto generico e aspecifico, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “aspecifici”?
Significa che le critiche mosse alla sentenza sono vaghe e non indicano in modo preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dovrebbero sostenere l’annullamento o la riforma della decisione, come invece richiesto dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 385 cod. pen..
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pridete