Inammissibilità ricorso: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 26025/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione offre un’importante lezione sulla necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e non meramente ripetitivi, pena la declaratoria di inammissibilità ricorso. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprendere i principi affermati e le loro conseguenze pratiche.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ne aveva confermato la condanna. L’imputato lamentava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui la valutazione sulla sua responsabilità, il riconoscimento di un’aggravante legata all’età della persona offesa (una novantenne), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il calcolo della pena.
La decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione risiede in un vizio fondamentale dell’atto di impugnazione: la sua genericità. I giudici hanno rilevato come tutti i motivi proposti fossero una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Questa modalità di impugnazione, secondo la Corte, non soddisfa il requisito di specificità richiesto dalla legge.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati in materia di impugnazioni, chiarendo i motivi per cui l’appello non poteva essere esaminato nel merito.
Genericità e ripetitività dei motivi
Il primo e fondamentale punto è che i motivi di ricorso non possono essere una semplice fotocopia di quelli presentati nel precedente grado di giudizio. Devono, invece, confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone gli specifici errori di diritto o di logica. Un ricorso che ignora le ragioni esposte dal giudice precedente e si limita a ripetere le stesse difese è considerato generico e, come tale, inammissibile.
Mancanza di correlazione con la decisione impugnata
Strettamente collegato al punto precedente, la Corte ha sottolineato la ‘mancanza di correlazione’ tra le argomentazioni del ricorrente e quelle della sentenza d’appello. L’impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione contestata. Se questo dialogo manca, il ricorso perde la sua funzione e non può essere accolto.
La corretta motivazione della Corte d’Appello
Scendendo nel merito delle censure, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, risposto in modo puntuale e corretto a tutte le questioni sollevate:
* Sull’aggravante: L’età della vittima (90 anni) è stata correttamente considerata come un fattore che non lascia dubbi sulla sua fragilità e vulnerabilità, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante.
* Sulle attenuanti generiche: Il diniego è stato legittimamente fondato sui numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato.
* Sull’entità della pena: La contestazione sul calcolo della pena è stata ritenuta infondata, in quanto basata su un calcolo alternativo proposto dalla difesa ma mai dimostrato.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la specificità è un requisito non negoziabile. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e che si confrontino direttamente con la motivazione del giudice. La presentazione di un ricorso generico non solo è inutile ai fini di una riforma della decisione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento tecnico di critica giuridica, non una mera riproposizione di tesi già respinte.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo la sentenza, un ricorso è inammissibile principalmente quando i suoi motivi sono generici, meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte e privi di una specifica correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Come ha valutato la Corte la corretta motivazione della sentenza d’appello?
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse correttamente motivata su tutti i punti contestati, inclusa la sussistenza dell’aggravante legata all’età della vittima (90 anni), il diniego delle attenuanti generiche a causa dei numerosi precedenti dell’imputato e il calcolo della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26025 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano generici e meramente ripetitivi/reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
osservato, in particolare, che la Corte d’appello ha correttamente motivato:
(i) sulla responsabilità e sulla sussistenza della aggravante contestata in ragione di un’età della persona offesa (90 anni) che non può lasciare dubbi in ordine alla fragilità e vulnerabilità (pg.4);
(li) sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di puntuale risposta, con riferimento ai numerosissimi precedenti specifici (pg.4);
(iv) sulla entità della pena, sul discostamento dal minimo e sulle modalità di calcolo, la contestazione di violazione dell’art.63 n.4 c.p. essendo basata su un calcolo assunto, ma indimostrato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Con igliere Es nsore COGNOME
Il Presi