Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e l’Onere di Specificità
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è una sanzione processuale severa, che impedisce l’esame nel merito dell’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente generici, pena l’impossibilità per il giudice di valutarli. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Appello in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per i reati di furto aggravato in concorso. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. In tale motivo, lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo in modo generico che la sentenza impugnata fosse il risultato di un ragionamento illogico. Tuttavia, il ricorrente ometteva di dettagliare le proprie critiche e di confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda interamente sulla carenza del requisito di specificità dei motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato come l’imputato si sia limitato a una critica vaga e astratta della sentenza di secondo grado, senza mai entrare nel dettaglio delle presunte illogicità.
Il Principio della Specificità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, citando una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2017), che stabilisce la necessità di un confronto diretto e puntuale tra le argomentazioni del ricorso e le motivazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente denunciare un vizio; è indispensabile spiegare perché e in che modo la decisione del giudice inferiore sarebbe errata. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si risolve in una mera enunciazione di dissenso, priva della concretezza necessaria per attivare il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico Non Può Essere Accolto
Le motivazioni alla base della decisione sono eminentemente di natura processuale. Un ricorso generico non consente alla Corte di Cassazione di svolgere la propria funzione, che è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti del processo. Se il ricorrente non indica con precisione dove risieda l’errore, impedisce di fatto al giudice di compiere questa verifica. La specificità serve a delimitare l’oggetto del giudizio e a garantire un contraddittorio effettivo. La conseguenza di questa mancanza è, appunto, l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per la difesa tecnica. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. È essenziale non limitarsi a formule di stile o a contestazioni generiche, ma è necessario ‘smontare’ il ragionamento del giudice di merito, evidenziandone con precisione le falle logiche o gli errori di diritto. Solo un ricorso così strutturato ha la possibilità di superare il vaglio di ammissibilità e di essere esaminato nel merito, garantendo una tutela effettiva dei diritti dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamini il merito della questione. Di conseguenza, il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mancava del requisito della specificità. Il ricorrente si è limitato a denunciare un ‘ragionamento illogico’ in modo generico, senza confrontarsi criticamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e senza specificare quali fossero gli errori commessi dai giudici di appello.
Cosa si intende per ‘specificità’ dei motivi di ricorso?
Per ‘specificità’ si intende l’obbligo, per chi presenta un ricorso, di indicare in modo chiaro, preciso e dettagliato le parti della sentenza che si contestano, le norme che si ritengono violate e le ragioni specifiche per cui la motivazione sarebbe viziata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a PALERMO il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DIECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.;
Considerato che il COGNOME denuncia, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione assumendo, genericamente, che la sentenza impugnata sarebbe pervenuta all’accertamento della sua responsabilità penale svolgendo un ragionamento illogico che, tuttavia, non è neppure ripercorso, senza dunque alcun confronto con il percorso argomentativo sotteso alla sentenza denunciata, con conseguente inammissibilità del motivo perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024