Ricorso Generico e Inammissibilità: La Cassazione Fa Chiarezza
Quando si impugna una sentenza, la specificità dei motivi è tutto. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze di un appello formulato in modo vago, sottolineando come l’inammissibilità ricorso non sia solo una questione formale, ma una barriera che impedisce persino di valutare la prescrizione del reato. Analizziamo questa importante ordinanza per comprendere i principi affermati dai giudici supremi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, motivando l’entità della pena, superiore al minimo edittale, sulla base di elementi precisi: le caratteristiche negative della personalità dell’imputato, il disvalore del fatto e i suoi numerosi precedenti penali, nonostante la giovane età.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva e ingiustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un gradino prima, sancendo che l’impugnazione non aveva i requisiti minimi per essere esaminata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su principi procedurali consolidati e di fondamentale importanza pratica. Le motivazioni dell’ordinanza offrono una guida chiara su come un ricorso debba essere strutturato per superare il vaglio di ammissibilità.
Genericità e Aspecificità del Ricorso
Il motivo principale dell’inammissibilità ricorso è stata la sua manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione si limitasse a lamentare una pena eccessiva in modo astratto, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni dettagliate fornite dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva chiaramente spiegato perché la pena non potesse essere fissata al minimo, facendo riferimento ai precedenti e alla personalità dell’imputato. Il ricorso, ignorando completamente questo passaggio motivazionale, è risultato aspecifico e, quindi, inammissibile.
L’inammissibilità ricorso e il Blocco della Prescrizione
Una delle conseguenze più rilevanti di questa pronuncia riguarda la prescrizione. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso per cassazione, quando deriva da vizi evidenti come la manifesta infondatezza dei motivi, impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. In assenza di un rapporto valido, al giudice è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità, come, appunto, il decorso del termine di prescrizione del reato. In altre parole, un ricorso ‘fatto male’ non solo non porta al risultato sperato, ma può anche impedire l’applicazione di un istituto favorevole all’imputato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per ogni difensore: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente una lamentela generica, ma è necessario ‘smontare’ pezzo per pezzo la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. La conseguenza di un approccio superficiale non è solo il rigetto nel merito, ma la ben più grave dichiarazione di inammissibilità ricorso, con la condanna alle spese e l’impossibilità di far valere cause di estinzione del reato come la prescrizione. La specificità non è un vezzo stilistico, ma il cuore di un’efficace difesa tecnica.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata. Se un giudice motiva una scelta (come l’aumento della pena) basandosi su elementi precisi (es. precedenti penali) e il ricorso ignora tali elementi limitandosi a una critica astratta, esso risulta aspecifico e quindi inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Comporta inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
L’inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione del reato?
Sì. Secondo la Corte, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, al giudice è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità come la prescrizione del reato, che nel frattempo potrebbe essere maturata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha r colpevole del reato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della particolare riguardo alla assenza di motivazione in ordine all’applicazione di una p al minimo.
La doglianza è manifestamente infondata. La prospettata censura è generica e as non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione del impugnata. La Corte palermitana ha compiutamente argomentato in risposta ai motivi di inerenti alla eccessività della pena, osservando che il giudice di primo grado avev pena del tutto proporzionata, dando risalto alle negative caratteristiche e al disv nonché alla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali la giovane età. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per gener motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dall impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ign affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, l7. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
L’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverberano i loro effetti a alla prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazion alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punib dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di pres Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorr Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagament spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in fav cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle am
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024