Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
L’inammissibilità del ricorso è una delle conseguenze più severe per chi impugna una sentenza. Significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione, bloccando di fatto ogni possibilità di revisione della decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando ciò avviene, sottolineando l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della Corte e le implicazioni pratiche.
Il caso in esame: un ricorso contro la condanna per resistenza a pubblico ufficiale
Il caso origina dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando sia la sua responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio ricevuto.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non meritevole di essere esaminato nel merito, dichiarandolo inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
I motivi dell’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti, ma deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che intende contestare.
La genericità dei motivi sulla responsabilità penale
Secondo i giudici, le censure relative all’affermazione di responsabilità erano generiche. L’imputato si era limitato a “enunciazioni riproduttive” di argomenti già vagliati e respinti dalla Corte d’Appello. Non vi era stato un reale confronto con l’apparato argomentativo, logico e puntuale, con cui la corte territoriale aveva giustificato la condanna, confermando la presenza di tutti gli elementi del reato, compreso quello psicologico, e l’assenza delle cause di giustificazione.
Le censure sul trattamento sanzionatorio
Analoga genericità è stata riscontrata nei motivi riguardanti la pena. Il ricorrente non aveva adeguatamente contestato le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente un’aggravante e, al contempo, negato la concessione di un’attenuante. Anche in questo caso, è mancato un dialogo critico con la decisione impugnata, rendendo il motivo di ricorso inefficace.
La questione delle spese legali della parte civile
Un altro punto interessante toccato dall’ordinanza riguarda la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile (la ASL di Lecce, in questo caso). La Corte ha respinto tale richiesta, enunciando un principio importante.
Le spese sono dovute solo se la parte civile ha svolto un’effettiva attività difensiva per contrastare le pretese dell’imputato. Nel contesto di un ricorso già di per sé inammissibile, la semplice presentazione di una memoria non viene considerata un’attività sufficiente a giustificare un rimborso. In pratica, se il ricorso è “nato morto” per la sua palese inammissibilità, non si può pretendere che la controparte venga rimborsata per un’attività difensiva che, di fatto, non era necessaria.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si basa sulla necessità di garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga oberata da ricorsi pretestuosi o mal formulati. L’obbligo di specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma serve a delimitare il campo del giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Dichiarando l’inammissibilità del ricorso, la Corte sanziona l’abuso dello strumento processuale e riafferma che l’impugnazione deve essere un dialogo costruttivo e critico con la decisione precedente, non una sua sterile riproposizione.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce che un ricorso in Cassazione deve essere redatto con la massima cura e precisione. Le doglianze devono essere specifiche, pertinenti e devono dimostrare un’analisi critica della sentenza impugnata. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per la parte civile, invece, emerge la consapevolezza che il diritto al rimborso delle spese è strettamente legato all’effettiva necessità e utilità della propria attività difensiva nel contesto specifico del giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico” e quindi inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è generico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali in Cassazione?
No. La Corte ha chiarito che se il ricorso dell’imputato è dichiarato inammissibile fin dall’inizio, l’attività difensiva della parte civile (come il deposito di una memoria) potrebbe non essere considerata necessaria a contrastare la pretesa avversaria, e quindi la richiesta di liquidazione delle spese può essere respinta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 39299/23 Bevilacqua
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337
Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni scritte e la richiesta di liquid parte civile ASL di Lecce;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità pe contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure gi dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argom dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti da incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti di 393-bis cod. pen.;
Ritenuto inoltre che il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso attinente al sanzionatorio, oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisi logicamente argomentato sia circa la sussistenza dell’aggravante ex art. 61 n. riguardo alla non configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. (
Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spes dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia eff esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non memoria depositata nell’ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ri 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/02/2024