Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1362 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.~,
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, co quale è stata confermata la pronuncia emessa il 9 marzo 2016 all’esito giudizio abbreviato dal Tribunale di Napoli, che lo ha condannato per il reato cui all’art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Torr Annunziata il 10 settembre 2015;
considerato che i motivi di censura (inerenti ai criteri di determinazione trattamento sanzionatorio) non sono scanditi da necessaria analisi critica d argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, su motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione);
considerato che, ferma restando la congruità della motivazione offerta dall Corte territoriale sulla base del dato ponderale (kg.7,456 di rnarijuana) e modalità di occultamento quali elementi dirimenti, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in or alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Piesidente