Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: la Necessità di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi di appello sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso, riguardante una condanna per detenzione di un ingente quantitativo di stupefacenti, offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità richiesti per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
L’imputato proponeva ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna originaria era stata emessa dal Tribunale all’esito di un giudizio abbreviato. Il reato contestato riguardava la detenzione di ben 7,456 kg di marijuana. I motivi del ricorso si concentravano esclusivamente sui criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo dalla difesa.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come i motivi proposti non superassero il vaglio preliminare. La difesa, secondo i giudici, non aveva articolato una ‘necessaria analisi critica’ delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso si limitava a riproporre doglianze generiche sulla pena, senza attaccare in modo specifico e puntuale le ragioni che avevano indotto i giudici di secondo grado a confermare la condanna.
La Cassazione ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, applicabili sia ai motivi d’appello che al ricorso per cassazione, secondo cui l’atto di impugnazione deve avere un contenuto essenziale che vada oltre la mera lamentela. È necessario che il ricorrente si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone le presunte lacune, contraddizioni o errori di diritto.
La Congruità della Motivazione sulla Pena
I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato come la motivazione della Corte territoriale fosse del tutto congrua e logica. La decisione di confermare la pena si basava su due elementi dirimenti e oggettivi:
1. Il dato ponderale: la detenzione di quasi 7,5 kg di marijuana è un fatto di notevole gravità che giustifica di per sé una pena significativa.
2. Le modalità di occultamento: le specifiche circostanze con cui la sostanza era stata nascosta sono state considerate un ulteriore indice della pericolosità della condotta.
La Corte ha anche osservato che la pena inflitta era, di fatto, inferiore alla misura media prevista dalla legge per quel tipo di reato, rendendo ancora più deboli le censure del ricorrente.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul principio che un ricorso non può essere una sterile ripetizione di argomenti già esaminati, ma deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta contro la sentenza che si intende impugnare. La mancanza di questa specificità rende l’atto inidoneo a introdurre un valido giudizio di legittimità, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse solida, basata su elementi oggettivi (quantità della droga) e immune da vizi logici o giuridici, e che la pena applicata fosse persino mite rispetto alla gravità dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato a requisiti rigorosi. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione dei giudici di merito. È indispensabile redigere un atto di ricorso tecnicamente preciso, che individui specifici errori di diritto e si confronti in modo analitico con la motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Mancava una ‘necessaria analisi critica’ del provvedimento impugnato.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per giustificare la pena inflitta?
La Corte ha ritenuto che la pena fosse giustificata da due elementi decisivi: l’ingente quantità di sostanza stupefacente (7,456 kg di marijuana) e le specifiche modalità di occultamento della stessa, considerati indicatori della gravità del reato.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1362 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 22/05/1969
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, co quale è stata confermata la pronuncia emessa il 9 marzo 2016 all’esito giudizio abbreviato dal Tribunale di Napoli, che lo ha condannato per il reato cui all’art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Torr Annunziata il 10 settembre 2015;
considerato che i motivi di censura (inerenti ai criteri di determinazione trattamento sanzionatorio) non sono scanditi da necessaria analisi critica d argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, su motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione);
considerato che, ferma restando la congruità della motivazione offerta dall Corte territoriale sulla base del dato ponderale (kg.7,456 di rnarijuana) e modalità di occultamento quali elementi dirimenti, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in or alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Piesidente