Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’istituto della inammissibilità del ricorso rappresenta un filtro fondamentale nel nostro sistema giudiziario, volto a garantire che solo le impugnazioni fondate su motivi validi e specifici accedano al giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso in materia penale perché i motivi erano generici e meramente ripetitivi di quanto già esaminato e rigettato nel grado precedente. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
Il Caso in Esame: Un Appello Contro una Condanna per Stupefacenti
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando principalmente il trattamento sanzionatorio ricevuto. In particolare, le sue doglianze si concentravano sull’entità della pena e sulla mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante.
La Valutazione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto, ha rilevato un vizio insanabile che ha portato a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. I giudici di legittimità hanno constatato che i motivi proposti non erano altro che una riproposizione pedissequa delle stesse censure già avanzate con l’atto di appello. La Corte territoriale aveva, nella sua sentenza, adeguatamente esaminato e motivatamente disatteso tali argomenti. Il ricorrente, tuttavia, non si è confrontato in alcun modo con le ragioni giuridiche esposte dai giudici d’appello, limitandosi a ripetere le sue richieste. Questo modo di procedere viola il principio di specificità dei motivi di ricorso, rendendo l’impugnazione inefficace.
La Genericità e la Ripetitività come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra un’impugnazione critica e una meramente ripetitiva. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione delle difese svolte nei gradi di merito. Al contrario, deve contenere una critica puntuale e specifica al provvedimento impugnato, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici in cui il giudice precedente sarebbe incorso. Quando un ricorso ignora completamente la motivazione della sentenza che contesta, si dimostra privo della necessaria specificità e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione richiamando l’articolo 616 del codice di procedura penale. L’ordinanza sottolinea che la Corte d’Appello aveva fornito argomenti giuridici corretti per respingere le lamentele dell’imputato. Il ricorso, non avendo sviluppato alcuna critica specifica contro tali argomenti, si è rivelato privo di un reale contenuto devolutivo. In sostanza, non ha trasferito alla Corte di Cassazione una questione giuridica meritevole di esame, ma solo una sterile ripetizione di argomenti già vagliati. Di fronte a tale carenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è indispensabile dimostrare, con argomenti pertinenti e specifici, perché quella decisione sarebbe giuridicamente errata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere le stesse censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i motivi del ricorso presentati dall’imputato?
I motivi del ricorso riguardavano il trattamento sanzionatorio, in particolare l’entità della pena e la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro). Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46458 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE ) nato a DIOURBEL( SENEGAL) il 02/03/1978
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
, e Letto il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe con la quale/è stato condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i motivi generici e reiterativi in quanto le doglianze relative al tratt sanzionatorio (entità della pena e applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 pen.) sono state adeguatamente vagliate e disattese, a pag. 5 della sentenza impugnata, con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso non si è in alcun modo confront reiterando pedissequamente le censure avanzate con l’atto di appello; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera GLYPH t nsora GLYPH
La Presidente