Inammissibilità Ricorso: Perché la Semplice Ripetizione dei Motivi Porta al Rigetto
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma richiede una tecnica e una precisione argomentativa specifiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un principio fondamentale: la mera riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità ricorso. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché una critica concreta e mirata alla sentenza impugnata è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso di un giovane contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato aveva avanzato due principali doglianze:
1. Mancata derubricazione del reato: Si chiedeva di riqualificare la condotta contestata nel reato più lieve di furto semplice, ai sensi dell’art. 624 del codice penale.
2. Mancato riconoscimento di un’attenuante: Si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
Entrambe le richieste erano già state presentate e rigettate dalla Corte d’Appello, ma la difesa ha deciso di riproporle dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con un’ordinanza sintetica ma chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un vizio procedurale ben preciso, delineato dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale: la mancanza di specificità dei motivi.
Secondo gli Ermellini, i motivi presentati non erano altro che una “reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito”. In altre parole, la difesa si è limitata a ‘copiare e incollare’ le argomentazioni precedenti, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro le ragioni che avevano portato la Corte d’Appello a respingerle. Un ricorso così formulato è considerato non specifico, ma solo apparente, e quindi processualmente inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha sottolineato che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica concreta e argomentata contro la sentenza impugnata. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché la decisione è sbagliata in punto di diritto o di logica motivazionale.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito motivazioni congrue e non illogiche per respingere le richieste dell’imputato. In particolare:
* Sulla derubricazione a furto: La Corte d’Appello aveva correttamente indicato che l’uso della violenza fisica nei confronti dell’addetto alla sorveglianza impediva di qualificare il fatto come un semplice furto, configurando invece una fattispecie più grave (presumibilmente rapina impropria).
* Sull’attenuante del danno lieve: La Corte territoriale aveva escluso tale attenuante tenendo conto del “valore considerevole della merce sottratta”, rendendo la richiesta di applicazione dell’attenuante palesemente infondata.
Il ricorrente, non avendo contestato nel merito queste precise argomentazioni, ha di fatto presentato un ricorso vuoto, incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine per chi opera nel diritto penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. Per questo, non è sufficiente riproporre le stesse lamentele, ma è essenziale costruire un’argomentazione che smonti pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. L’inammissibilità del ricorso per genericità è la sanzione processuale per chi ignora questa regola fondamentale, con la conseguenza aggiuntiva della condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a reiterare i motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Perché l’uso della violenza fisica impedisce di qualificare un fatto come furto semplice?
Secondo la Corte, l’uso della violenza nei confronti di una persona (in questo caso, l’addetto alla sorveglianza) è un elemento che qualifica il reato in modo più grave rispetto al furto semplice, che consiste nella sola sottrazione della cosa mobile altrui senza violenza o minaccia.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 21/06/2005
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME Music;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso – che deducono vizio di motivazione in ordine rispettivamente alla mancata derubricazione della condotta nel reato di cui all’art. 624 cod. pen. e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n 4 cod. pen. – non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comm 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvon nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti ed in aderenza alle risultanze processuali, il giudice di appello ha indicato che l’uso della violenza fisica ne confronti dell’addetto alla sorveglianza impedisce di sussumere il fatto nella fattispecie del furto e ha escluso il danno lieve, tenuto conto del valore considerevole della merce sottratta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.