Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16685 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato in Gambia il 01/01/1980 avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Reggio Calabria del 12 l 2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 13 2020 dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso l’inammissibilità del ricorso;
L
lette le note conclusive depositate dall’avv. NOME COGNOME per il ricorren nel riportarsi al ricorso introduttivo ne ha invocato l’integrale accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 12 luglio 2024 il Tribunale della libertà di Reggio Calabri parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avvers l’ordinanza di applicazione della misura del divieto di dimora nella regione Cala emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria giugno 2024, ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente ai capi 21 e 6 cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90) e sostituito, per i restanti c cui all’art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. n. 309/90, 10, 12, 19, 26, 28, 36, 38, 47, 57, 62, 66, di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90), la misura p con quella dell’obbligo di presentazione alla Stazione dei Carabinieri compete ai controlli in relazione al luogo di dimora, per tre volte a settimana – nei lunedì, mercoledì e venerdì – in orari da concordare con la p.g. territoria competente.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, l’annullamento dell’ordinanza, con o senza rinvio, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione relazione all’art. 649 cod pen e ai capi 19, 26 e 28 dell’imputazione.
Denuncia violazione del principio del ne bis in idem per essere stata applicata la misura in relazione ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Calabria.
2.2. Col secondo motivo deduce violazione della legge penale e vizio motivazione in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.
L’ordinanza avrebbe affermato la partecipazione alla associazione sulla sola b della serialità delle condotte di cessione; farebbe difetto l’indagine e dell’affectio societatis in capo al ricorrente contraddetta dalle risultanz investigative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile per genericità.
Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galte Rv. 268822 – 01; conformi, ex multís, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 – 0 hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazio
sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della neces correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnan direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato), posto che l’atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 d 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risulta intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di st come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astrat comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincident il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 261094).
1.1. La censura inerente il bis in idem tra alcuni dei fatti contestati nella misura cautelare in esecuzione e quelli per i quali il TOURAY risulta condannato c sentenza irrevocabile resa nel procedimento n. 2116/2021, confermata dalla Cor d’appello di Reggio Calabria n. 1368/2023 non è suffragata neppur dall’allegazione della decisione in oggetto, né si misura con le motivazioni c quali il tribunale – riconosciuta la preclusione in relazione ai capi 21 rapporto ai capi 40 e 41 della sentenza de qua l’ha invece non illogicamente esclusa in relazione agli altri capi, dando conto di elementi temporali (o fattuali che differenziano le condotte.
Sul punto, il ricorrente si limita ad affermare che la commissione nella s giornata delle vicende focalizzate dai capi 26 e 28 rispetto a quelle focalizz capo 39 della sentenza fonderebbero l’identità dei fatti.
Del pari generico, e dunque inammissibile, il motivo nel quale si censu conferma del giudizio di gravità indiziaria per la partecipazione del rico all’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 configurata nel capo 1).
2.1. Richiamate le considerazioni sopra svolte in astratto in tema di generici ricorsi, si osserva che il ricorso neppure nega la responsabilità del ricor relazione a ben quindici delitti scopo, tutti in concorso con Oppedisano NOME COGNOME NOME, il che delinea un ruolo, stabile, di corriere di quantit esigui di marijuana; non si confronta poi con la descrizione del collaudato mo operativo -rappresentato nell’ordinanza sulla base delle videoregistra eseguite presso le aziende agricole di INDIRIZZO Chieppi che costituivano la cent operativa del gruppo- né della costante presenza alle ulteriori transazioni ill a p. 16 dell’ordinanza impugnata.
Si tratta di dati fattuali, puntualmente discussi dal tribunale, espress consapevole e volontario contributo alla vita e all’operatività dell’associaz
contestazione, criticati genericamente ed in astratto, mediante il mero richia massime giurisprudenziali.
3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 g
2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata i equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 novembre 2024
Depositata in Cancelleria