Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10675 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10675 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PALERMO il 20/12/1976
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 628 cod. pen. e, in particolare, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificit previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279587 – 01; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265821 – 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254797 – 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede né specificamente contestate dal ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 9 – 11 sulla paura e coartazione psichica dell’anziana vittima alla luce della condotta violenta e minatoria dell’imputato, pugile dalla personalità sopraffattrice);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.