Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è un Errore Fatale
Nel sistema giudiziario, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la mera riproposizione dei medesimi argomenti già bocciati in appello porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Questo principio sottolinea la necessità di una critica argomentata e specifica della decisione che si intende contestare, pena la chiusura definitiva del caso con conseguenze anche economiche.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali.
In primo luogo, si contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene, chiedendo l’assoluzione. In secondo luogo, si richiedeva la riqualificazione del reato in incauto acquisto (art. 712 c.p.), una fattispecie meno grave. Infine, in via subordinata, si invocava l’applicazione dell’ipotesi lieve di ricettazione, prevista dal secondo comma dell’articolo 648 c.p.
La Decisione della Corte: un Ricorso ‘Apparente’
Tutti e tre i motivi sono stati respinti dalla Suprema Corte con una declaratoria di inammissibilità ricorso. Il Collegio ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il ricorso omettesse di svolgere la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata.
In altre parole, il ricorso si limitava a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva ritenute infondate. Un simile atto di impugnazione è stato considerato “non specifico, ma soltanto apparente”, poiché privo di un reale contenuto critico.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: il ricorso non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, cioè devono individuare con precisione il punto della decisione impugnata che si ritiene errato e spiegare in modo argomentato perché.
Nel caso di specie, la difesa non ha adempiuto a questo onere. Ha semplicemente ripresentato le proprie tesi, ignorando il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per respingerle. Questo rende l’impugnazione inefficace e, appunto, inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse esente da censure, consolidando di fatto la condanna.
le conclusioni
La pronuncia in esame offre un importante monito per la pratica legale. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello. È necessario uno studio approfondito della sentenza di secondo grado per individuarne le eventuali falle logiche o gli errori di diritto e costruire su di essi una critica puntuale e circostanziata. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la fine del percorso giudiziario, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Una lezione che sottolinea l’importanza della specificità e del rigore tecnico nell’esercizio del diritto di difesa.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, come in questo caso, si limita a ripetere pedissequamente gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali erano i principali argomenti della difesa?
La difesa chiedeva l’assoluzione per assenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, o, in subordine, la riqualificazione del fatto in incauto acquisto (art. 712 c.p.) o nell’ipotesi lieve di ricettazione (art. 648, comma 2, c.p.).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, a favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28961 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assoluzione dell’imputata dal reato di cui all’art. 648 cod. pen. data l’assenza dell’el soggettivo, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzi di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto previsto dall’ art. 71 pen., è reiterativo di uno specifico motivo già dedotto in appello e disatteso Corte di merito alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, con motivazione che non si presta ad alcuna censura ;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l’illogicità del motivazione in merito alla mancata riqualificazione del fatto di reato nell’ipo lieve di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., è fondato su motivi che si risol nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme disattesi alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
GLYPH
Il Consigliere Estensore
Il Pr sidente