Inammissibilità Ricorso: Cosa Succede se si Impugna per un Motivo Infondato?
L’inammissibilità ricorso è una delle sanzioni processuali più severe, che impedisce al giudice di esaminare nel merito le ragioni dell’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso, basato su un presupposto di fatto errato, sia destinato a questa sorte. Il caso riguarda un imputato che aveva contestato la propria condanna per furto sostenendo la mancanza della querela della persona offesa, querela che invece era regolarmente presente agli atti.
I Fatti del Caso: La Condanna in Primo Grado
Un soggetto veniva condannato dal GIP del Tribunale di Avezzano a una pena di 10 mesi di reclusione per una serie di reati, tra cui furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Attraverso il proprio difensore, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, concentrando la sua difesa su un punto specifico relativo al solo reato di furto.
L’Argomento del Ricorrente: La Presunta Assenza della Querela
Il fulcro del ricorso era la tesi secondo cui, per il reato di furto, mancasse una condizione fondamentale per poter procedere: la querela della persona offesa. Secondo la difesa, non esisteva agli atti del procedimento alcuna valida querela sporta dalla vittima, il che avrebbe dovuto rendere il reato non perseguibile e, di conseguenza, annullare la relativa condanna.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando l’inammissibilità ricorso. La Suprema Corte ha evidenziato che l’impugnazione era trattabile con la procedura semplificata ‘de plano’, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, riservata ai casi in cui l’esito è palesemente scontato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della decisione è tanto semplice quanto perentoria. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte ha verificato che la querela era ‘ben presente in atti’. Nello specifico, la denuncia-querela era stata regolarmente sporta dalla persona offesa in data 1° dicembre 2022 presso la Stazione dei Carabinieri competente. L’argomento difensivo si basava, quindi, su un presupposto di fatto palesemente errato. L’errore fattuale nel sostenere l’assenza di un atto processuale in realtà esistente ha reso il motivo di ricorso manifestamente infondato, conducendo inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La pronuncia di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che la legge prevede proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questo caso insegna una lezione fondamentale: prima di impugnare un provvedimento, è cruciale un’accurata e meticolosa verifica degli atti processuali, poiché un errore di fatto può compromettere irrimediabilmente l’esito del ricorso, con aggravio di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si fondava su un presupposto di fatto errato, ovvero la presunta assenza della querela per il reato di furto, mentre la Corte ha accertato che la querela era regolarmente presente agli atti del procedimento.
Cosa significa che un ricorso viene trattato ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione può deciderlo attraverso una procedura semplificata, senza la necessità di un’udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Questa modalità è utilizzata per i ricorsi che devono essere dichiarati inammissibili in modo evidente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAGLIACOZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO
dato-avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso.
L’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Avezzano, in data 10/11/2023, applicava al ricorrente la pena di mesi 10 di reclusione in relazione ai reati di furto, resistenza pubblico ufficiale e lesioni, sostenendo che, in atti, non esisteva alcuna valida querela sporta dalla persona offesa in relazione al reato di furto.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché la querela è, invece, ben presente in atti e risulta sporta il 1/12/2022 innanzi alla Stazione CC di Carsoli.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024