Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando la Valutazione delle Prove è Definitiva
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a ribadire due principi fondamentali del processo penale, chiarendo i limiti del proprio sindacato e le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso. La vicenda riguarda un imputato condannato per truffa che aveva basato il proprio appello alla Suprema Corte sulla presunta inattendibilità dell’identificazione fotografica e sull’intervenuta prescrizione del reato. La decisione offre spunti cruciali per comprendere quando e come si possa ricorrere al terzo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di truffa, ex art. 640 c.p., confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava la logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano ritenuto attendibile l’identificazione fotografica dell’imputato, considerata una prova chiave per la dichiarazione di responsabilità.
2. Intervenuta prescrizione: Si sosteneva che il tempo necessario a estinguere il reato fosse maturato dopo la sentenza d’appello.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso e i limiti della Cassazione
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle fonti di prova. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado di merito’. Non può, cioè, sovrapporre il proprio giudizio sull’attendibilità di una prova (come un’identificazione fotografica) a quello formulato dai giudici delle precedenti istanze. Il suo compito è limitato al controllo della ‘tenuta logica’ della motivazione della sentenza impugnata. Se la motivazione è esente da vizi logici evidenti e si basa su corretti argomenti giuridici, la Cassazione non può intervenire, anche se fossero possibili altre interpretazioni dei fatti.
Prescrizione e Inammissibilità: Un Binomio Esclusivo
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha applicato un principio consolidato, sancito dalle Sezioni Unite: l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. In altre parole, se il ricorso non ha i requisiti per essere esaminato nel merito, il giudice non può ‘guardare oltre’ e verificare se nel frattempo il reato si sia prescritto. Questa regola impedisce l’uso strumentale del ricorso al solo fine di guadagnare tempo per far maturare la prescrizione.
le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. Per quanto riguarda la valutazione delle prove, ha richiamato l’orientamento secondo cui al giudice di legittimità è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia confrontandola con modelli di ragionamento alternativi (richiamando la sentenza ‘Jakani’ delle Sezioni Unite). La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e coerente, avendo esplicitato le ragioni del convincimento dei giudici.
Sul tema della prescrizione, la Corte ha fatto riferimento diretto alla sentenza ‘De Luca’ delle Sezioni Unite, che ha stabilito in modo inequivocabile come la declaratoria di inammissibilità del ricorso ‘cristallizzi’ la situazione giuridica al momento della sentenza d’appello, impedendo il rilievo di cause estintive sopravvenute. Di conseguenza, essendo i motivi di ricorso privi dei requisiti di legge, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce con chiarezza i paletti del giudizio di cassazione. Chi intende ricorrere alla Suprema Corte non può sperare in una rilettura dei fatti o in una nuova valutazione delle prove, ma deve individuare specifici vizi di legge o di logica manifesta nella motivazione della sentenza precedente. La decisione conferma inoltre la rigidità della regola che lega l’inammissibilità alla preclusione della prescrizione, una scelta volta a garantire la ragionevole durata del processo e a sanzionare i ricorsi palesemente infondati o dilatori. La condanna finale del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende funge da ulteriore deterrente contro l’abuso dello strumento processuale.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come un’identificazione fotografica, se l’imputato la ritiene inattendibile?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la logicità della motivazione, non la rilevanza o l’attendibilità delle fonti di prova.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato?
No. Se il ricorso proposto alla Corte di Cassazione è ritenuto inammissibile, questa condizione preclude la possibilità di rilevare l’eventuale prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte. La decisione impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di c all’art. 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova qual nel caso di specie, la scarsa attendibilità dell’individuazione fotograf dell’imputato, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 3akani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione matura successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
NOME