Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione su una Pena Corretta
L’inammissibilità del ricorso è un istituto cruciale nel nostro sistema processuale, che agisce come filtro per evitare che la Corte di Cassazione sia gravata da impugnazioni prive di fondamento. Una recente ordinanza offre un chiaro esempio di come questo principio venga applicato, in particolare quando l’oggetto della contestazione è la quantificazione di una pena che, a un’attenta analisi, risulta essere stata calcolata in modo impeccabile. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’oggetto della doglianza era, presumibilmente, la presunta erroneità nel calcolo della pena inflitta dai giudici di merito. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha portato la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiedendo una rivalutazione della sanzione.
La decisione sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta: il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. Secondo gli Ermellini, non sussisteva alcuna violazione di legge nella determinazione della pena, rendendo di fatto l’impugnazione un tentativo infruttuoso di ridiscutere una decisione già corretta.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una verifica puntuale del percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito nel determinare la sanzione. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
1. Corretta Individuazione della Pena Base: I giudici di primo e secondo grado avevano correttamente individuato la pena base, attestandola su un valore pari al minimo edittale previsto dalla legge per il reato contestato. Questa scelta rappresenta già un trattamento sanzionatorio mite.
2. Massima Riduzione per le Attenuanti: Al ricorrente erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato che la riduzione per tali circostanze era stata operata ‘nella massima estensione’ possibile, dimostrando una valutazione favorevole nei confronti dell’imputato.
3. Applicazione della Riduzione per il Rito: In aggiunta, era stata correttamente applicata l’ulteriore riduzione di un terzo della pena, come previsto dalla legge in conseguenza del rito processuale prescelto dall’imputato (verosimilmente un rito abbreviato).
A fronte di un calcolo così scrupoloso e favorevole all’imputato, il ricorso non poteva che apparire privo di fondamento. La Corte ha inoltre stabilito le conseguenze dell’inammissibilità: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria si giustifica, come richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, quando la proposizione del ricorso è imputabile a colpa del ricorrente, che ha attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere all’infinito valutazioni già ponderate correttamente dai giudici precedenti. In particolare, quando la determinazione della pena rispetta tutti i criteri di legge, partendo dal minimo e applicando tutte le riduzioni possibili, un’impugnazione basata su questo solo punto rischia seriamente di essere dichiarata inammissibile. La decisione serve da monito, evidenziando non solo l’inutilità di tali ricorsi, ma anche le concrete conseguenze economiche a carico di chi li propone senza un solido fondamento giuridico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza quando, come nel caso di specie, non si ravvisa alcuna violazione di legge e le censure proposte appaiono chiaramente prive di fondamento. Nello specifico, la pena era stata correttamente determinata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende, poiché si ritiene che abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
In che modo la Corte ha verificato la correttezza della pena in questo caso?
La Corte ha verificato che i giudici di merito avevano: 1) individuato la pena base nella misura minima prevista dalla legge; 2) operato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione possibile; 3) disposto l’ulteriore riduzione di un terzo per effetto del rito prescelto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39266 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39266 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
32/ NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminato il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato non ravvisandosi la denunciata violazione di legge essendo stata la pena correttamente determinata, avendo i Giudici di merito individuato la pena base in misura pari al minimo edittale ed operato la riduzione nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché disposto la ulteriore riduzione di 1/3 per effetto del rito prescelto;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 07 novembre 2025.