Inammissibilità Ricorso: la Cassazione Chiarisce Limiti di Pena e Obblighi di Motivazione
Presentare un ricorso in Cassazione è un diritto, ma non è un’azione priva di conseguenze se condotta con leggerezza. Una recente ordinanza della Suprema Corte sottolinea come l’inammissibilità del ricorso, quando manifesta, comporti non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori sanzioni pecuniarie. Il caso analizzato riguarda un appello contro una condanna per percosse, basato su una presunta pena eccessiva e una motivazione insufficiente da parte del giudice.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dal Giudice di Pace di Reggio Calabria per il reato di percosse (art. 581 c.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano due:
1. Violazione di legge penale: il ricorrente sosteneva che la pena pecuniaria inflitta, pari a 600 euro di multa, fosse superiore al massimo edittale previsto dalla legge per quel reato.
2. Mancanza di motivazione: si contestava al primo giudice di non aver adeguatamente spiegato le ragioni che lo avevano portato a determinare quella specifica sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, rigettandoli e dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un’analisi puntuale delle norme applicabili e dei principi consolidati in giurisprudenza. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati e, nel caso del secondo, anche generici, evidenziando una carenza di argomentazioni specifiche e pertinenti.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione smontando punto per punto le doglianze del ricorrente, offrendo importanti chiarimenti.
Analisi del Primo Motivo: Pena Entro i Limiti Edittali
Il primo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha specificato che il Giudice di Pace aveva correttamente irrogato una multa di 600 euro. Tale importo rientra pienamente nello “spazio edittale” previsto dall’art. 52, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 274/2000 per i reati di competenza del Giudice di Pace, che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.582 euro. La lamentela del ricorrente era, quindi, basata su un presupposto giuridico errato.
Analisi del Secondo Motivo e l’Importanza della Motivazione
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta mancanza di motivazione, è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito aveva fornito una spiegazione congrua e logica della sua decisione. In particolare, aveva fatto riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale, considerando preponderante l’intensità del dolo dell’imputato. Secondo la Corte, questo tipo di valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere messo in discussione in sede di legittimità attraverso critiche generiche e assertive come quelle proposte dal ricorrente.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, prima di impugnare una sentenza per eccessività della pena, è fondamentale verificare con precisione i limiti edittali applicabili al caso specifico. In secondo luogo, contestare la motivazione di una sentenza richiede argomentazioni specifiche e non generiche asserzioni di insufficienza. L’ordinanza conferma che un ricorso palesemente infondato non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La Corte, ravvisando una colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questo serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, da utilizzare con cognizione di causa per evitare di aggravare la propria posizione.
Quando un ricorso per una pena ritenuta eccessiva può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile quando la pena inflitta dal giudice rientra chiaramente nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per quel reato. Nel caso specifico, la multa di 600 euro era compresa nell’intervallo legale (258 – 2.582 euro), rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’appellante viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e quindi riconducibile a colpa del ricorrente, quest’ultimo è tenuto a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice. In questa ordinanza, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
È sufficiente per un giudice motivare la pena facendo riferimento all’intensità del dolo?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, è una motivazione sufficiente se il giudice spiega in modo congruo e logico come ha applicato i criteri dell’art. 133 del codice penale. Evidenziare l’intensità del dolo (l’intenzione criminale) dell’imputato è una valutazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere censurata con critiche generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10196 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10196 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLA INDIRIZZO il 04/01/1960
avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIUDICE COGNOME di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria che ne ha dichiarato la responsabilità per il reato di cui all’art. 581 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale lamenta la violazione della l penale in quanto la pena edittale sarebbe stata determinata in misura superiore al massimo edittal è manifestamente infondato in quanto il primo Giudice ha irrogato la pena di euro 600 di multa, en lo spazio edittale posto dall’art. 52, comma 2, lett. a) d. Igs. 274/2000 (compreso tra euro 2 euro 2.582);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancanza d motivazione posta alla base della determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico manifestamente infondato, in quanto il Giudice di merito ha dato conto in maniera congrua e logi degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha con preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 2390 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 2712 – 01) – evidenziando l’intensità del dolo dell’imputato – e tale apprezzamento non può es utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici e assertivi;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.