Inammissibilità ricorso: quando la lettura delle sentenze chiarisce la pena
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concetto di inammissibilità ricorso per manifesta infondatezza, specialmente quando l’incertezza della pena viene sollevata come motivo di impugnazione. Questo caso dimostra come la pena finale, anche se non esplicitata numericamente nel dispositivo d’appello, possa essere chiaramente determinata attraverso una lettura combinata delle decisioni di primo e secondo grado.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per due distinti capi d’imputazione. Al condannato era stata inflitta una pena di un anno di reclusione per il capo a) e di tre mesi per il capo b). In seguito, la Corte d’Appello, investita del caso, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo a) a causa dell’intervenuta prescrizione. Di conseguenza, la pena relativa a tale imputazione veniva meno, ma la Corte non specificava nel dispositivo la pena residua.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio l’assenza nel dispositivo della sentenza d’appello di una chiara indicazione della pena finale da scontare, sostenendo che ciò generasse un’incertezza giuridica.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando l’inammissibilità ricorso per manifesta infondatezza. I giudici hanno stabilito che non sussisteva alcuna incertezza sulla pena residua. La decisione si fonda su un principio di logica giuridica e di economia processuale: la ‘congiunta lettura’ delle due sentenze di merito (primo grado e appello) permette di determinare senza alcun dubbio la sanzione finale.
Essendo venuta meno la condanna per il capo a), era evidente che l’unica pena ancora valida fosse quella di tre mesi di reclusione inflitta per il capo b). L’argomentazione del ricorrente è stata quindi ritenuta pretestuosa e non meritevole di un esame nel merito.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la pena era stata ‘determinata dalla congiunta lettura delle due decisioni’. La prescrizione del reato più grave aveva semplicemente eliminato la relativa pena, lasciando intatta quella per il reato residuo, già quantificata dal primo giudice. L’assenza di un ricalcolo esplicito nel dispositivo della Corte d’Appello non costituisce un vizio della sentenza, poiché il risultato è logicamente e matematicamente inequivocabile. La manifesta infondatezza del motivo di ricorso ha quindi condotto a una declaratoria di inammissibilità e alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, una misura volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi concreti e sostanziali della decisione impugnata. Non è ammissibile sollevare questioni pretestuose o fondate su una presunta incertezza che, in realtà, può essere facilmente risolta attraverso la semplice analisi combinata degli atti processuali. La decisione funge da monito contro i ricorsi dilatori o infondati, che non solo vengono respinti, ma comportano anche conseguenze economiche per chi li propone, contribuendo a preservare l’efficienza del sistema giudiziario.
Quando un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando le ragioni addotte sono palesemente prive di fondamento giuridico, come nel caso di una presunta incertezza della pena che in realtà non sussiste.
Cosa succede alla pena se uno dei reati contestati viene dichiarato prescritto in appello?
La pena corrispondente al reato prescritto viene eliminata. La condanna definitiva riguarderà solo i reati non prescritti e la pena residua sarà quella originariamente inflitta per tali reati, come si desume dalla lettura congiunta delle sentenze di merito.
Perché il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una conseguenza prevista dalla legge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile. Tale sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21408 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME e la memoria del difensore avvocato NOME COGNOME in data 21 marzo 2024 che insiste nella fondatezza del ricorso richiedendo la trasmissione degli atti alla Sezione competente.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura il dispositivo della decisione che non conterrebb la pena irrogata è manifestamente infondato tenuto conto che, in ragione delle distinte pen irrogate dal Tribunale in ordine ai capi a (un anno di reclusione) e b (tre mesi di reclusion Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al capo a), conseguente residuo di pena di tre mesi di reclusione già irrogata per il delitto previsto artt. 81, 361, primo e secondo comma, cod. pen. di cui al capo b);
rilevato, pertanto, che nessuna incertezza sussiste in ordine alla pena in tal modo determinata dalla congiunta lettura delle due decisioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.