Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVELLARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava al ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero per i delitti ascritti.
Avverso tale sentenza l’imputato propone, con i difensori di fiducia AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 219, comma 2, I.fall. e 326, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
A fondamento della doglianza evidenzia che ai delitti ascritti è stato erroneamente applicato l’istituto della continuazione, mentre il calcolo della pena avrebbe dovuto essere effettuato, per i capi 2) e 3) dell’imputazione, applicando la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, I.fall. e, per i capi 5) e 6) della medesima imputazione, dall’art. 326, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 14 del 2019.
Ulteriormente, con riferimento ai delitti di cui ai capi 7) e 8), il ricorren lamenta che le diverse società facevano parte di un unico gruppo talché rispetto alle relative imputazioni era stato duplicato l’addebito relativo all’IVA di gruppo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre premettere che il ricorso è in astratto ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, tra l’altro, per quel che rileva questa sede a fronte della doglianza relativa all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’abnormità della pena.
Senonché il ricorso proposto deve essere comunque dichiarato inammissibile poiché lo stesso, pur a fronte di una pluralità di imputazioni relative a diverse società, non spiega per quali ragioni la pena sarebbe illegale facendo riferimento, come avrebbe dovuto, alle modalità con le quali la stessa è stata determinata e a quale sarebbe stato in concreto il trattamento sanzionatorio applicando le norme evocate in luogo dell’art. 81 cod. pen.
Parimenti, il ricorso non supera la soglia dell’ammissibilità con riferimento alla pena applicata con riguardo ai capi 7) e 8) dell’imputazione, non chiarendo per quali motivi le società coinvolte dovrebbero appartenere ad un unico gruppo,
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nonché per quali motivi sussisterebbero i presupposti applicativi della disciplina speciale dell’IVA c.d. di gruppo.
D’altra parte, vi è anche da sottolineare, a tal proposito, che la pena è stata calcolata avendo riguardo proprio alle contestazioni effettuate nei capi di imputazione afferenti, peraltro, complesse operazioni implicanti la cessione anche a prezzo vile di immobili delle società coinvolte, contestazione che non ha fatto alcun riferimento ad un gruppo tra dette società ai fini della configurabilità dei relativi risparmi di imposta.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente