Inammissibilità ricorso: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un diritto incondizionato. Un’impugnazione deve basarsi su motivi solidi e specifici, altrimenti rischia di scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, delineando i confini entro cui un ricorso può essere esaminato e le conseguenze di una sua palese infondatezza.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’interessato sollevava diverse questioni, sperando di ottenere un annullamento della condanna. In particolare, i motivi di doglianza si concentravano su tre aspetti principali: un presunto vizio nella notifica dell’atto di citazione in appello, la contestazione sul riconoscimento di una specifica circostanza aggravante e una critica alla motivazione con cui era stata applicata la recidiva.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto in toto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’ e quindi non meritevoli di un esame più approfondito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i pilastri dell’inammissibilità del ricorso
La Corte ha smontato punto per punto le censure mosse dal ricorrente, fornendo una motivazione chiara per ciascuna di esse.
1. La regolarità della notifica
Il primo motivo di ricorso sosteneva un difetto nella notifica della citazione a giudizio per il processo d’appello. La Cassazione ha liquidato rapidamente la questione, evidenziando come la notifica fosse stata regolarmente effettuata in un momento in cui l’imputato si trovava agli arresti domiciliari in Italia. La condizione di restrizione personale non inficiava la validità della notifica, che era quindi da considerarsi pienamente efficace.
2. Il riconoscimento dell’aggravante e della recidiva
Anche le critiche relative al merito della condanna sono state ritenute palesemente infondate. Per quanto riguarda l’aggravante prevista dall’art. 71 del d.lgs. 159/2011, la Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano fornito un’ampia e adeguata giustificazione, la cui validità si estendeva pacificamente anche all’ipotesi di delitto tentato. Allo stesso modo, la motivazione sul riconoscimento della recidiva, basata sui ‘gravi e reiterati precedenti’ e sul ‘concreto accrescimento della pericolosità’ del soggetto, è stata giudicata logica, coerente e non censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità volto a verificare la corretta applicazione della legge. Quando i motivi presentati sono pretestuosi o manifestamente infondati, l’esito è segnato: l’inammissibilità del ricorso. La decisione comporta non solo l’irrevocabilità della condanna, ma anche un onere economico aggiuntivo per il ricorrente. Ciò serve da monito a intraprendere l’ultimo grado di giudizio solo con argomentazioni giuridiche serie e pertinenti, evitando impugnazioni meramente dilatorie o esplorative.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono manifestamente infondati, ovvero privi di qualsiasi fondamento giuridico, come nel caso analizzato in cui le doglianze sulla notifica, sull’aggravante e sulla recidiva sono state ritenute palesemente non sostenibili.
La notifica della citazione a giudizio a un imputato agli arresti domiciliari è valida?
Sì, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la notifica della citazione a giudizio effettuata mentre l’imputato si trova agli arresti domiciliari è pienamente valida e regolare, e non costituisce un motivo fondato per impugnare la sentenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato il 5 luglio 2022 quando il ricorre nte si trovava agli arresti domiciliari in Italia;
che è manifestamente infondata anche la doglianza che contesta il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 71 d.lgs n. 159 del 2011, tenuto conto che la Corte territoriale ha offerto ampia giustificazione in ordine alle ragioni del suo riconoscimento, pacificamente estensibile anche al delitto tentato (pag. 6 della sentenza impugnata);
che la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva fondato sulla rilevazione di gravi e reiterati precedenti e sul ritenuto concreto accrescimento della pericolosità del ricorrente non si presta ad alcuna censura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024